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Articolo 686 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe, o di sostanze destinate alla loro composizione

Dispositivo dell'art. 686 Codice Penale

Chiunque(1), contro il divieto della legge, ovvero senza osservare le prescrizioni della legge o dell'Autorità, fabbrica o introduce nello Stato droghe, liquori o altre bevande alcooliche ovvero detiene per vendere o vende droghe, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 413 a euro 2.478(2).

Alla stessa sanzione soggiace chi, senza osservare le prescrizioni della legge o dell'Autorità, fabbrica o introduce nello Stato sostanze destinate alla composizione di liquori o droghe.

È sempre disposta la cessazione dell'attività illecitamente esercitata. Se l'attività è svolta in uno stabilimento o in un esercizio per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni è disposta altresì la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio per un periodo non superiore a sette giorni.

Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Note

(1) È applicabile anche a chi esercita la vendita o il commercio di tali sostanze in una sola occasione.
(2) Tale sanzione è stata depenalizzata ex art. 53, del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

Ratio Legis

La norma in esame è atta a garantire la prevenzione dell'alcolismo, nonché la sicurezza dei consociati.

Spiegazione dell'art. 686 Codice Penale

La fattispecie è stata oggetto di depenalizzazione, motivo per il quale ad oggi si applica solo una sanzione amministrativa.

Trattasi di norma penale in bianco, in quanto rimanda alle prescrizioni speciali in materia di vendita di alcolici ed alle prescrizioni dell'autorità, che ne costituiscono il presupposto.

Essa punisce la fabbricazione o l'introduzione nello Stato di alcolici o di sostanze destinate alla produzione di alcolici.

Massime relative all'art. 686 Codice Penale

Cass. pen. n. 683/2001

La conduzione senza licenza di un esercizio pubblico e la detenzione in esso, per la vendita, di liquori e bevande alcoliche, giā penalmente sanzionati, rispettivamente, dall'art. 665 e dall'art. 686 c.p. (il primo dei quali soppresso ed il secondo modificato dal D.L.vo 13 luglio 1994, n. 480), sono ora sanzionate in via amministrativa, quali violazioni dell'art. 86 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, dall'art. 17 bis del medesimo T.U., introdotto dall'art. 3 del citato D.L.vo n. 480/1994. Alla stregua, poi, di quanto disposto dagli artt. 13 e 14 dello stesso provvedimento normativo, la sanzione amministrativa trova applicazione, in luogo di quella penale, anche con riguardo ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della depenalizzazione.

Cass. pen. n. 4828/1994

La licenza di pubblica sicurezza, richiesta per gli esercizi indicati nell'art. 86 del D.P.R. 18 giugno 1931, n. 773, norma non abrogata dall'art. 1, comma 3, L. 25 agosto 1991, n. 287, non s'identifica con la licenza di commercio, regolata dalla citata legge, ed č rivolta a prevenire l'alcolismo. Essa č necessaria, e l'inottemperanza č punita dall'art. 686 c.p., anche per i circoli privati di qualsiasi specie ove si somministrino bevande alcooliche a soci od a non soci.

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