Chiunque, senza autorizzazione, pubblica col mezzo della stampa, o con un altro dei mezzi indicati nell'art. 662(1), anche per riassunto, il contenuto delle discussioni o delle deliberazioni segrete del Senato o della Camera dei deputati(2) è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da euro 51 a euro 258.
Note
(1)
La tassatività dei mezzi di pubblicazione rende la norma non estendibile anche alla diffusione radiotelevisiva.


Ratio Legis




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