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Articolo 661 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 23/02/2024]

Abuso della credulità popolare

Dispositivo dell'art. 661 Codice Penale

Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura(1), anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare è soggetto, se dal fatto può derivare un turbamento dell'ordine pubblico, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.

Note

(1) Il d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 ha depenalizzato il reato in commento.
L'impostura deve essere rivolta verso un numero indeterminato di persone e deve avvenire pubblicamente, di conseguenza integrano la fattispecie in esame anche le condotte attuate a mezzo stampa o attraverso altro strumento di diffusione di massa.

Ratio Legis

La norma in esame è diretta a tutelare l'ordine pubblico, preservando nello specifico la libertà di autodeterminazione e la tranquillità dei consociati.

Spiegazione dell'art. 661 Codice Penale

Il bene giuridico oggetto di tutela è la buona fede della collettività, minacciata da condotte destinate ad abusarne.

ai fini della configurabilità del reato sono necessari sia l'impostura, ossia un atteggiamento malizioso diretto ad ingannare e diretto allo scopo, sia l'abuso della credulità popolare, vale a dire l'approfittamento della corritività delle persone a prestare fede a fatti immaginari, derivante da mancanza di cultura, scarsa intelligenza, soggezione o inclinazione superstiziosa.

Ulteriore elemento costitutivo del reato è la possibilità che dall'abuso della credulità popolare possa derivare un pericolo per l'ordine pubblico (reato di pericolo), non richiedendo tuttavia la norma che tale pericolo consegua effettivamente.

Qualora tale abuso consista in artifici o raggiri, tesi ad ingannare il soggetto passivo per conseguire un ingiusto profitto, sarà configurabile il delitto di truffa (art. 640.

Massime relative all'art. 661 Codice Penale

Cass. pen. n. 49519/2019

Integra il delitto di cui all'art. 640, comma secondo, n. 2 cod. pen. e non la fattispecie di abuso della credulità popolare - depenalizzata dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 -, il cui elemento costitutivo e differenziale si individua nel turbamento dell'ordine pubblico e nell'azione rivolta nei confronti di un numero indeterminato di persone, il comportamento di colui che, sfruttando la fama di mago, chiromante, occultista o guaritore, ingeneri nelle persone offese la convinzione dell'esistenza di gravi pericoli gravanti su di esse o sui loro familiari e, facendo credere loro di poter scongiurare i prospettati pericoli con i rituali magici da lui praticati, le induca in errore, così procurandosi l'ingiusto profitto consistente nell'incameramento delle somme di denaro elargitegli con correlativo danno per le medesime.

Cass. pen. n. 50092/2014

Ai fini della configurabilità della contravvenzione prevista dall'art. 661 cod.pen., sono requisiti necessari sia l'impostura, ossia un atteggiamento malizioso diretto ad ingannare ed idoneo allo scopo, sia l'abuso della credulità popolare, e cioè l'approfittamento della corrività delle persone a prestare fede a fatti immaginari, derivante da mancanza di cultura, scarsa intelligenza, soggezione o inclinazione superstiziosa.

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