(massima n. 1)
È contraddittorio ritenere estinto il reato di insolvenza fraudolenta per intervenuto adempimento dell'obbligazione e contemporaneamente condannare l'imputato al pagamento degli interessi di mora, poiché ciò evidenzia l'incompletezza dell'adempimento e, quindi, l'insussistenza delle condizioni per l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 641, secondo comma, cod. pen.