Il bene giuridico tutelato è il
patrimonio, in relazione sia alle cose mobili che immobili, e tende alla tutela della
proprietà e, più precisamente, ad evitare una menomazione della situazione patrimoniale del soggetto passivo attraverso il deturpamento o l'imbrattamento di una cosa.
La norma si pone in rapporto di sussidiarietà con quella di cui all'art.
635, punendo dunque tutte le condotte che non giungono sino alla distruzione, al danneggiamento, all'inservibilità della cosa altrui.
La differenza fondamentale sta quindi nella
reversibilità dell'imbrattamento per cui, ad esempio, se le scritte su un muro sono facilmente rimovibili, si configura il delitto in oggetto, e non quello di danneggiamento.
Il terzo comma prevede una
circostanza aggravante speciale, qualora il colpevole sia recidivo (con precedente sentenza passata in giudicato).
///SPIEGAZIONE ESTESA
La norma in esame punisce chi, volontariamente, produca una
modificazione, in senso
peggiorativo, dell’
aspetto esteriore o della
nettezza di una
cosa mobile o immobile
altrui, seppur
non causandone un
pregiudizio permanente.
Per espressa previsione del
legislatore, tale fattispecie ha carattere
sussidiario, potendo trovare applicazione soltanto qualora non sia configurabile il
delitto di
danneggiamento, di cui all’
art. 635 del c.p.
La
condotta tipica può consistere nelle azioni o nelle omissioni che diano luogo ad un
deturpamento o all’
imbrattamento di una cosa mobile o immobile altrui. Si tratta di un reato a
forma libera, essendo indifferenti i mezzi utilizzati dall’agente, purché raggiungano lo scopo proprio del delitto in esame senza dar luogo ad un’altra fattispecie criminosa. Il
“deturpamento” consiste nell’alterazione della cosa nel suo modo di presentarsi, la quale possa, comunque, essere
eliminata.
Non si deve, quindi, trattare di un’alterazione che incida sull’essenza della cosa e che, per questo, risulti
ineliminabile.
Per
“imbrattamento” si intende, invece, la
modificazione superficiale della cosa altrui che possa essere
rimossa con
facilità.
L’
oggetto materiale del reato è rappresentato dalla
cosa altrui che, in conseguenza della condotta dell’agente, risulti
deturpata o
imbrattata. È indifferente che si tratti di cose
mobili o
immobili, purché il loro deturpamento o imbrattamento non costituisca un altro reato. Si considera
“altrui” la cosa di cui sia
proprietario o possessore un soggetto diverso dal reo. Ciò significa che il fatto di reato può essere commesso anche dal proprietario della cosa nei confronti del possessore.
L’
evento tipico consiste nell’
alterazione, in senso
peggiorativo, dell’
aspetto esterno o della
nettezza della cosa altrui.
Il delitto in esame si considera
consumato nel momento in cui si verifica il
deturpamento o l’
imbrattamento della cosa altrui.
È
ammesso il
tentativo.
Ai fini dell’integrazione del delitto in esame, è sufficiente che sussista, in capo all’agente, il
dolo generico, quale coscienza e volontà di deturpare o di
imbrattare una cosa altrui. È, dunque,
indifferente il
motivo che abbia eventualmente spinto ad agire il soggetto attivo, purché esso non sia idoneo ad integrare un altro titolo di reato.
///FINE SPIEGAZIONE ESTESA