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Articolo 638 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Uccisione o danneggiamento di animali altrui

Dispositivo dell'art. 638 Codice Penale

Chiunque senza necessità(1) uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a trecentonove euro.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria(2).

Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno [649](3).

Note

(1) La mancanza della necessità sottolinea l'arbitrarietà della condotta, che dunque non sarà perseguibile qualora questa sia sorretta da un'obiettiva giustificazione.
(2) Si tratta di un'aggravante sul potenziale maggior danno derivante dalla condotta in ragione della qualità e della condizioni degli animali.
(3) Tale causa id punibilità opera sia nel caso in cui i volatili siano sorpresi in un fondo recintato sia nelle ipotesi in cui non sia presente recinzione.

Ratio Legis

Viene qui apprestata tutela in via sussidiaria all'inviolabilità ed integrità del patrimonio zoologico ed avicolo.

Spiegazione dell'art. 638 Codice Penale

Il bene giuridico oggetto di tutela è l'integrità fisica degli animali altrui e l'interesse del proprietario ad un loro efficace utilizzo.

Ai fini della configurabilità del delitto in esame è sufficiente l'uccisione, il deterioramento o il danneggiamento di un animale altrui, senza necessità.

In tale ultimo concetto è compreso non solo lo stato di necessità di cui all'art. 54, ma anche ogni altra situazione che induca all'uccisione o al danneggiamento per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona o ai propri beni (lo stato di necessità puro tutela scrimina invece solo le situazioni di reazione ad un pericolo verso la persona).

Il secondo comma prevede una circostanza aggravante speciale, qualora il fatto sia commesso su più di due capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su bovini ed equini, anche non raccolti in mandria.

Ai fini del riconoscimento dell'esimente di cui all'ultimo comma, per “volatile” va inteso qualsiasi animale in possesso di ali (e quindi anche i polli).

///SPIEGAZIONE ESTESA

La norma in esame punisce chi, volontariamente e senza che ve ne sia la necessità, uccida, renda inservibili o deteriori degli animali che appartengono ad un altro soggetto.

La condotta può essere sia omissiva che commissiva, purché sia idonea a provocare l’uccisione degli animali altrui, oppure a renderli inservibili o a deteriorarli.
Si tratta di un reato a forma libera, essendo indifferente sia la tipologia delle azioni o delle omissioni poste in essere dall’agente, sia il mezzo da esso impiegato, purché il suo utilizzo non integri, di per sé, un reato.
Si deve, comunque, trattare, in ogni caso, di una condotta illegittima, cioè non consentita dall’avente diritto, né giustificata dall’esercizio di un diritto o dall’adempimento di un dovere, oppure, come espressamente indicato dalla norma in esame, attuata senza necessità. Con particolare riferimento alla nozione di "necessità", si ritiene che vi possa rientrare qualunque circostanza che sia idonea a giustificare la condotta dell’agente, in quanto diretta alla rimozione di un pericolo effettivo o attuale, oppure ad evitare un più grave danno imminente, a persone o a cose, non altrimenti evitabile.

L’oggetto materiale del reato è rappresentato dall’animale vivo altrui su cui incida la condotta criminosa. Si deve, in ogni caso, trattare di un qualsiasi animale di cui sia proprietaria una persona diversa dall’agente. Non possono, dunque, costituire oggetto materiale del delitto in esame gli animali che siano privi di un proprietario o di un possessore, quali, ad esempio, gli animali abbandonati o gli animali selvatici che vivono in libertà.

La realizzazione dell’evento tipico del delitto in esame coincide con il suo momento consumativo, il quale si verifica al momento della morte dell’animale altrui, oppure allorquando si verifichi la sua inservibilità o il suo deterioramento, da cui derivi un danno per il proprietario.
È ammesso il tentativo.

Ai fini dell’integrazione del delitto in esame, è sufficiente che sussista, in capo all’agente, il dolo generico, quale volontà di commettere la condotta criminosa, nella consapevolezza di agire nei confronti di un animale altrui, illegittimamente o, comunque, senza necessità. Non assume, dunque, alcun rilievo l’eventuale scopo perseguito dal reo, purché esso non sia idoneo, di per sé, a dar luogo ad un altro titolo di reato.

Il delitto ex art. 638 del c.p. risulta aggravato, ai sensi del secondo comma, qualora il fatto sia commesso nei confronti di tre o più capi di bestiame raccolti in un gregge o in una mandria, oppure nei confronti di bovini o equini, anche non raccolti in una mandria.

Il terzo comma dell’art. 638 del c.p. prevede, peraltro, una causa di esclusione della punibilità, qualora la condotta criminosa sia commessa ai danni di volatili sorpresi ad arrecare un danno ai fondi posseduti dall’agente. Ai fini della sua sussistenza è, dunque, indispensabile che il fatto sia commesso dal possessore del fondo ai danni di volatili che egli abbia sorpreso al suo interno nel momento in cui gli stavano arrecando un danno. Essa non può, quindi, sussistere qualora il danno si sia già verificato in precedenza e non vi sia un pericolo di aggravamento, oppure nel caso in cui il danno, per le circostanze del caso concreto, non sia, comunque, possibile.

///FINE SPIEGAZIONE ESTESA

Massime relative all'art. 638 Codice Penale

Cass. pen. n. 43722/2010

La situazione di "necessità" che esclude la configurabilità del delitto di danneggiamento o uccisione di animali altrui, comprende non solo lo stato di necessità di cui all'art. 54 c.p., ma anche ogni altra situazione che induca all'uccisione o al danneggiamento dell'animale per prevenire od evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona, propria o altrui, o ai propri beni, quando tale danno l'agente ritenga altrimenti inevitabile. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha censurato la sentenza di merito che aveva ritenuto non necessitata l'uccisione di un pastore tedesco a fronte della situazione di pericolo per altro cane, di proprietà dell'imputato, già aggredito poco prima, e per la moglie dell'imputato, intervenuta sul posto).

Cass. pen. n. 26103/2005

L'esimente dello stato di necessità (art. 54 c.p.) postula che l'azione sia indotta da un pericolo imminente di un danno grave alla persona e non può essere invocata per escludere la punibilità per colui che uccide animali appartenenti a specie protette allo scopo di tutelare la vita di altro animale appartenente a specie protetta e utilizzato come richiamo.

Cass. pen. n. 1963/1998

Nel concetto di «necessità» che, ai sensi dell'art. 638 c.p., esclude la configurabilità del delitto di danneggiamento o uccisione di animali altrui, è compreso non solo lo stato di necessità quale assunto dall'art. 54 c.p., ma anche ogni altra situazione che induca all'uccisione o al danneggiamento dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona propria o altrui o ai beni, quando tale danno l'agente ritenga altrimenti inevitabile. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva escluso la sussistenza del reato nell'ipotesi di uccisione di un cane, pastore tedesco, che introdottosi in un pollaio aveva mangiato gli animali ivi rinchiusi e quindi aggredito il loro proprietario accorso per allontanarlo).

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