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Articolo 636 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo

Dispositivo dell'art. 636 Codice Penale

Chiunque(1) introduce o abbandona animali in gregge o in mandria nel fondo altrui è punito con la multa da euro 10 a euro 103.

Se l'introduzione o l'abbandono di animali, anche non raccolti in gregge o in mandria, avviene per farli pascolare nel fondo altrui(2), la pena è della reclusione fino a un anno o della multa da euro 20 a euro 206.

Qualora il pascolo avvenga, ovvero dalla introduzione o dall'abbandono degli animali il fondo sia stato danneggiato, il colpevole è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 51 a euro 516(3).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Note

(1) Non è richiesto quale presupposto del reato che l'agente sia proprietario degli animali, essendo sufficiente che di questi abbia la custodia.
(2) Tale condotta richiede il dolo specifico del pascolo anche di un solo animale, a patto che si tratti di una specie radunabile in gregge o in mandria.
(3) Si tratta di una circostanza aggravante dei delitti in esame, da alcuni autori però considerata quale autonoma fattispecie di reato.

Ratio Legis

Viene qui apprestata tutela all'inviolabilità e integrità del patrimonio agricolo, potenzialmente danneggiabile da animali altrui.

Spiegazione dell'art. 636 Codice Penale

La norma in esame tutela non solo il diritto di proprietà altrui, ma anche il possesso, e il delitto può essere quindi commesso anche dal proprietario sul proprio fondo, qualora, esso sia dato in detenzione ad altri.

Sono previste due distinte ipotesi di reato:

  • L'introduzione o l'abbandono di animali in gregge o in mandria nel fondo altrui per uno scopo diverso da quello del pascolo abusivo;

  • L'introduzione o l'abbandono di animali fondo altrui a scopo di pascolo. Qui non è invece richiesto l'elemento costitutivo della riunione in gregge o in mandria, essendo dunque sufficiente anche l'introduzione a scopo di pascolo anche di soli due animali.

Il terzo comma prevede alternativamente due circostanze aggravanti speciali, ove il pascolo avvenga o si determini un danno al fondo altrui.

///SPIEGAZIONE ESTESA

La norma in esame punisce, al contempo, due diverse fattispecie criminose: l’introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui ed il pascolo abusivo.

Ai sensi del primo comma, il reato di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui consiste nell’introdurre o nell’abbandonare degli animali in gregge o in mandria in un fondo altrui.
Ricorre, invece, il reato di pascolo abusivo, ai sensi del comma 2, qualora vengano introdotti o abbandonati, in un fondo altrui, degli animali, anche non raccolti in un gregge o in una mandria, al preciso scopo di farli pascolare al suo interno.

In entrambi i delitti, la condotta tipica è costituita dall’introduzione o dall’abbandono di animali all’interno di un fondo altrui. Essa può, tuttavia, consistere anche in un’omissione, qualora, ad esempio, vengano lasciati incustoditi degli animali, in modo tale da far sì che invadano un fondo altrui.

In entrambi i casi, poi, il luogo del fatto è il fondo altrui su cui gli animali vengono introdotti o abbandonati. Si considera “altrui” il fondo di cui sia proprietario o possessore un soggetto diverso dall’agente, ed in cui quest’ultimo non abbia alcun diritto di introdurre degli animali. Ciò significa che il delitto in esame non può essere commesso né dal proprietario del terreno, né dal suo possessore, qualora la sua condotta non danneggi il terreno o quanto, al suo interno, appartenga al solo proprietario.

Nel caso del reato di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui, l’oggetto materiale è rappresentato dagli animali in gregge o in mandria su cui influisca la condotta criminosa, determinandone l’introduzione o l'abbandono nel fondo altrui.
Nel reato di pascolo abusivo, invece, l’oggetto materiale è rappresentato dal singolo animale, capace di pascolare, quale ad esempio una pecora o un cavallo, il quale sia idoneo a causare un danno al fondo altrui, pascolandovi, dopo essere stato introdotto al suo interno proprio a tale scopo.

L’evento tipico, in entrambi i delitti, è rappresentato dalla nascita di una relazione, prima inesistente, tra gli animali e il fondo altrui, in seguito alla loro introduzione o al loro abbandono al suo interno, dalla quale, peraltro, può sorgere un danno per il fondo altrui.
Entrambe le fattispecie si considerano, perciò, consumate nel momento in cui avviene l’introduzione o l’abbandono degli animali nel fondo altrui.

Per quanto riguarda l’elemento psicologico, ai fini della sussistenza del reato di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui, di cui al primo comma, è sufficiente che sussista, in capo all’agente, il dolo generico, quale coscienza e volontà di introdurre o di abbandonare, illegittimamente, degli animali in gregge o in mandria in un fondo altrui. Qualora, poi, il soggetto attivo agisca perseguendo un determinato scopo, esso, per integrare detta fattispecie, deve essere diverso dal voler far pascolare gli animali nell’altrui fondo.
Per la sussistenza del delitto di pascolo abusivo, disciplinato dal secondo comma, è, invece, necessaria la sussistenza del dolo specifico, posto che il legislatore richiede espressamente che il reo agisca perseguendo il fine di far pascolare degli animali, anche non raccolti in un gregge o in una mandria, in un fondo altrui.

Entrambe le fattispecie disciplinate dai primi due commi della norma in esame, risultano aggravate, ai sensi del terzo comma, qualora il pascolo avvenga effettivamente, oppure nel caso in cui, dall’introduzione o dall’abbandono degli animali in un fondo altrui, quest’ultimo ne sia risultato danneggiato.

///FINE SPIEGAZIONE ESTESA

Massime relative all'art. 636 Codice Penale

Cass. pen. n. 25771/2017

Il delitto di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui per farli pascolare è integrato anche qualora la condotta riguardi un singolo capo di bestiame - purché lo stesso appartenga a quella specie di animali che, se riuniti, formano un gregge o una mandria - atteso che il secondo comma dell'art. 636 cod. pen. prevede la consumazione del delitto anche nel caso in cui gli animali non siano raccolti in gregge o mandria.

Cass. pen. n. 52200/2016

Il delitto di cui all'art.636 cod. pen. può essere consumato non solo con l'introduzione diretta degli animali nei fondi vicini, ma anche con il loro abbandono in libertà e senza custodia, nella consapevolezza che essi vi si introdurranno guidati dall'istinto, essendo in tal caso configurabile l'elemento psicologico del reato nella forma del dolo eventuale.

Cass. pen. n. 12802/2013

Se l'utente di uso civico di pascolo che esercita, come tale, la facoltà di condurre il bestiame a pascolare l'erba su un determinato terreno, nel fare ciò esorbita dal suo diritto e cagiona un danno al fondo, risponde di danneggiamento a seguito di pascolo, ai sensi dell'art. 636, ultimo comma, c.p..

Cass. pen. n. 44937/2010

Il delitto di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui per farli pascolare è integrato anche qualora la condotta riguardi un singolo capo di bestiame, purché lo stesso appartenga a quella specie di animali che, se riuniti, formano un gregge o una mandria.

Cass. pen. n. 17509/2009

Il delitto d'introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo può essere commesso dal proprietario del fondo in danno del possessore dello stesso.

Cass. pen. n. 35746/2006

Ad integrare l'elemento soggettivo del delitto previsto dall'art. 636 c.p. (introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo) è sufficiente il dolo generico nell'ipotesi prevista dal primo comma, è necessario quello specifico nell'ipotesi di pascolo abusivo, prevista dal secondo comma, non potendosi prescindere dalla consapevolezza dell'illegittimità della condotta che è esclusa quando il pascolo avviene con la coscienza, in capo all'agente, di esercitare un diritto.

Cass. pen. n. 20287/2004

Il delitto di cui all'art.636 c.p. può essere consumato non solo con l'introduzione diretta degli animali nei fondi vicini ma anche con il loro abbandono in libertà e senza custodia, nella consapevolezza che essi vi si introdurranno guidati dall'istinto, essendo in tal caso configurabile l'elemento psicologico del reato nella forma del «dolo eventuale»

Cass. pen. n. 2721/1982

L'introduzione dei propri animali al pascolo nel fondo altrui più volte in giorni diversi costituisce reato continuato e non permanente.

Cass. pen. n. 1173/1982

Poiché il «disprezzo per il diritto altrui» è intrinseco ad ogni violazione di norme che tutelano diritti e interessi singoli o collettivi, e quindi anche alla norma che punisce il pascolo abusivo, è illegittima la rivalutazione di tale atteggiamento dell'imputato al fine di negargli la concessione delle attenuanti generiche.

Cass. pen. n. 6407/1981

Risponde di pascolo abusivo l'affittuario di un terreno che lo danneggi facendovi pascolare le proprie bestie.

Cass. pen. n. 3588/1978

L'art. 636 c.p. prevede due distinte ipotesi di reato: la prima relativa alla introduzione o abbandono di animali «in gregge o in mandria» nel fondo altrui per uno scopo diverso da quello del pascolo abusivo; la seconda relativa all'introduzione o abbandono di animali «anche non raccolti in gregge o in mandria» a scopo di pascolo. La seconda ipotesi non costituisce un'aggravante della prima, ma è un distinto titolo di reato. L'ultimo cpv. dell'art. 636 c.p. prevede alternativamente il verificarsi del pascolo e il danno derivante dalla introduzione o dall'abbandono degli animali e rappresenta una aggravante sia del reato previsto dal primo comma sia del reato previsto dal secondo comma.

Cass. pen. n. 158/1974

In tema di pascolo abusivo, l'ultimo capoverso dell'art. 636 c.p. prevede alternativamente due distinte ipotesi: il verificarsi del pascolo abusivo e il danno derivante dall'introduzione e dall'abbandono degli animali. Ai fini della sussistenza dell'aggravante è quindi sufficiente che si sia verificata l'una o l'altra delle due ipotesi alternative: quando, pertanto, sia stato consumato il pascolo, la norma deve ritenersi applicabile anche nell'ipotesi che non sia stato dimostrato il danneggiamento del fondo.

Cass. pen. n. 1276/1972

La introduzione o l'abbandono di animali nel fondo altrui per farli pascolare integra il reato di pascolo abusivo (art. 636 secondo comma c.p.) anche se si tratta di un singolo capo di bestiame, purché appartenga a quella specie di animali che, se riuniti, formano un gregge o una mandria. Pertanto anche l'introduzione di un singolo mulo integra il reato suddetto, giacché un insieme di muli costituisce una mandria.

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