Cassazione penale Sez. II sentenza n. 20287 del 29 aprile 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Il delitto di cui all'art.636 c.p. può essere consumato non solo con l'introduzione diretta degli animali nei fondi vicini ma anche con il loro abbandono in libertà e senza custodia, nella consapevolezza che essi vi si introdurranno guidati dall'istinto, essendo in tal caso configurabile l'elemento psicologico del reato nella forma del «dolo eventuale»

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