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Articolo 635 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Dispositivo dell'art. 635 bis Codice Penale

(1)Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui(2) è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni(3).

Note

(1) Tale articolo inserito dall'art. 23 della l. 23 dicembre 1993, n. 547 e successivamente modificato dalla l. 18 marzo 2008, n. 48.
(2) Tale disposizione ricalca quanto previsto dall'art. 635 in materia di danneggiamento qui diretto a dati e programmi di natura informatica.
(3) Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. m) del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.

Ratio Legis

La norma è stata introdotta al fine di adeguare la normativa italiana alle nuove forme di manifestazione della criminalità informatica e apprestare così una tutela penale al diritto all'inviolabilità dei beni informatici.

Spiegazione dell'art. 635 bis Codice Penale

Il bene giuridico tutelato è il patrimonio, in relazione a dati o programmi informatici altrui.

La condotta descritta dal legislatore riproduce quella del fatto illecito in materia aquiliana (art. 2043), con la differenza riguardante la delimitazione dell'oggetto del danno (che nel delitto in esame deve necessariamente essere un programma informatico o suoi dati e l'elemento soggettivo, limitato al dolo e non anche alla colpa.

Ad essere incriminata è la condotta di chi distrugge, cancella, deteriora o altera dati, informazioni o programmi informatici altrui.

Se il fatto è commesso con violenza o minaccia, oppure abusando della propria qualità di operatore informatico, si applica un aggravamento di pena ai sensi del secondo comma.

Massime relative all'art. 635 bis Codice Penale

Cass. pen. n. 54715/2016

Il reato di frode informatica si differenzia da quello di danneggiamento di dati informatici, di cui agli artt. 635 bis e ss. cod. pen., perché, nel primo, il sistema informatico continua a funzionare, benché in modo alterato rispetto a quello programmato, mentre nel secondo l'elemento materiale è costituito dal mero danneggiamento del sistema informatico o telematico, e, quindi, da una condotta finalizzata ad impedire che il sistema funzioni.

Cass. pen. n. 8555/2012

Il reato di danneggiamento di dati informatici previsto dall'art. 635 bis c.p. deve ritenersi integrato anche quando la manomissione ed alterazione dello stato di un computer sono rimediabili soltanto attraverso un intervento recuperatorio postumo comunque non reintegrativo dell'originaria configurazione dell'ambiente di lavoro. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato in un caso in cui era stato cancellato, mediante l'apposito comando e dunque senza determinare la definitiva rimozione dei dati, un rilevante numero di file, poi recuperati grazie all'intervento di un tecnico informatico specializzato).

Cass. pen. n. 1282/1997

Antecedentemente all'entrata in vigore della L. 23 dicembre 1993, n. 547 (in tema di criminalità informatica), che ha introdotto in materia una speciale ipotesi criminosa, la condotta consistente nella cancellazione di dati dalla memoria di un computer, in modo tale da renderne necessaria la creazione di nuovi, configurava un'ipotesi di danneggiamento ai sensi dell'art. 635 c.p. in quanto, mediante la distruzione di un bene immateriale, produceva l'effetto di rendere inservibile l'elaboratore. (Nell'affermare detto principio la Corte ha precisato che tra il delitto di cui all'art. 635 c.p. e l'analoga speciale fattispecie criminosa prevista dall'art. 9 L. n. 547/93 — che ha introdotto l'art. 635 bis c.p. sul danneggiamento di sistemi informatici e telematici — esiste un rapporto di successione di leggi nel tempo, disciplinato dall'art. 2 c.p.).

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