Il bene giuridico oggetto di tutela è la segretezza e l'inviolabilità di documenti segreti pubblici o privati che non rientrino nella nozione di
corrispondenza.
Trattasi di
reato di evento, dato che il nocumento costituisce condizione oggettiva di
punibilità e dunque, qualora dalla rivelazione del segreto documentale non derivi un danno, inteso come pregiudizio rilevante di qualsiasi natura, al titolare del diritto alla segretezza, va esclusa la sussistenza del reato anche solo nella forma del tentativo.
Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, la norma richiede il
dolo specifico, ovvero la coscienza della segretezza del
documento, unitamente alla volontà di utilizzare il documento per trarne profitto. Per quanto concerne invece la mera rivelazione, è sufficiente il
dolo generico.
Ai sensi del secondo comma, il supporto informatico contenente dati, informazione e programmi è parificato al documento cartaceo.
///SPIEGAZIONE ESTESA
La norma in esame punisce chi, dopo essere venuto
abusivamente a
conoscenza del
contenuto, destinato a rimanere
segreto, di
atti o
documenti altrui, pubblici o privati,
non costituenti
corrispondenza, e sapendo, altresì, di agire
senza giusta causa, lo abbia
rivelato o lo abbia
impiegato a proprio o ad altrui
profitto, cagionando un
danno.
La
condotta tipica consiste negli atti con cui il soggetto attivo
riveli, senza giusta causa, o
impieghi a proprio o ad altrui
profitto il
contenuto, che doveva rimanere
segreto, di un
atto o di un
documento originale, pubblico o privato,
non costituente
corrispondenza, che egli abbia
conosciuto abusivamente, provocando, così, un
danno ad altri.
Affinché, quindi, si possa avere tale
delitto, occorre che il soggetto agente
conosca abusivamente il suddetto
contenuto, ossia in modo illegittimo, ed, inoltre, che lo
riveli senza giusta causa o lo
impieghi a proprio o ad altrui
profitto, anche senza rivelarlo, ma cagionando, pur sempre, un
danno ad altri. Il
profitto va inteso come
vantaggio, sia patrimoniale che non patrimoniale.
Come precisato dal secondo comma, si considera
“documento” non solo quello cartaceo, ma anche qualsiasi supporto informatico che contenga, al suo interno, dati, informazioni o programmi. In ogni caso, per avere il delitto in esame è necessario che gli atti o i documenti, oggetto della condotta criminosa,
non costituiscano
corrispondenza.
È, perciò, opportuno precisare che si considera
“corrispondenza”, ogni comunicazione personale che un soggetto determinato faccia ad un altro, al fine di fargli conoscere il suo pensiero,
qualunque sia il
mezzo usato a tale scopo.
Facendo riferimento anche ad atti o documenti
“pubblici”, il legislatore non ha inteso far riferimento ad una pubblicità dell’atto in senso oggettivo, non esistendo atti pubblici destinati a rimanere segreti, bensì ad una pubblicità in senso
soggettivo, con riferimento al momento del fatto. Si pensi, ad esempio, ad un
contratto preliminare o ad un
testamento.
L’
evento tipico è dato dalla
conoscenza del
contenuto dell’atto o del documento da parte di colui a cui venga rivelato, o, in alternativa, dalla
modificazione del mondo
esteriore, con cui si manifesta l’
impiego del contenuto dell’atto o del documento oggetto della condotta criminosa, nonché, infine, dal
danno che da tali fatti sia derivato ad altri.
Il momento
consumativo coincide, però, con il solo verificarsi del
danno.
Considerato, dunque, che, qualora non si verifichi un danno non si è di fronte ad un fatto punibile, si ritiene che il
tentativo non sia
ammissibile.
Nel caso in cui vi sia contesto d’azione il delitto è unico, anche se il soggetto abbia realizzato le varie forme che può assumere la condotta criminosa delineata dalla norma in esame, essendo esse penalmente equivalenti.
Ai fini della configurazione del delitto in esame, con riferimento all’ipotesi della mera
rivelazione è sufficiente che sussista, in capo all'agente, il
dolo generico, quale coscienza e volontà di rivelare, illegittimamente, il contenuto di un atto o di un documento abusivamente conosciuto. È, invece, necessario il
dolo specifico nel caso dell’
impiego del contenuto dell’atto o del documento, posto che la norma richiede che esso avvenga con la volontà di trarne
profitto.
///FINE SPIEGAZIONE ESTESA