Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4011 del 1 febbraio 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

La previsione di cui all'art. 617 quater, comma secondo, c.p. — nel sanzionare la condotta di chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma — non richiede quale presupposto del reato l'intercettazione fraudolenta delle comunicazioni (sanzionata dall'art. 617 quater, comma primo), in quanto la ratio della tutela penale č quella di evitare che siano divulgate con qualsiasi mezzo di informazione al pubblico comunicazioni cosiddette «chiuse» destinate a rimanere segrete, delle quali l'agente sia comunque venuto a conoscenza.

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