(1)Le pene per i reati di cui agli articoli 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 609 undecies, sono aumentate in misura non eccedente la metà nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.
Note
                                                        
                      (1)
                    
                  Tale articolo è stato inserito dall’art. 1, comma 4, del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 39.
                
                          
            
                           
         
      

 Ratio Legis
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