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Articolo 603 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Plagio

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 603 Codice Penale

Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo con sent. 9 aprile 1981, n. 96

[Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.]

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