(1)Quando i delitti previsti dalla presente sezione sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile(2).
Note
                                                        
                      (1)
                    
                  Tale articolo è stato aggiunto dall'art. 4, della l. 1 ottobre 2012, n. 172.
                
                              
                                                        
                      (2)
                    
                  Si deve intendere come ignoranza inevitabile quella non rimproverabile quantomeno a titolo di colpa.
                
                          
            
                           
         
      

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