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Articolo 602 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Pene accessorie

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 602 bis Codice Penale

Articolo abrogato dall'art. 4, della L. 1 ottobre 2012, n. 172.

[La condanna per i reati di cui agli articoli 583 bis, 600, 601, 602, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies comporta, qualora i fatti previsti dai citati articoli siano commessi dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

  1. 1) la decadenza dall’esercizio della potestà del genitore;
  2. 2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all’amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura.
  3. ]

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