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Articolo 604 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 01/01/2026]

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa

Dispositivo dell'art. 604 bis Codice Penale

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

  1. a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
  2. b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale(1).

Note

(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 2 del D. Lgs. 01/03/2018, n. 21 concernente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103", con decorrenza dal 06/04/2018.

Spiegazione dell'art. 604 bis Codice Penale

La norma è diretta a tutelare il rispetto della dignità umana e del principio di uguaglianza etnica, nazionale, razziale e religiosa.

Essa punisce qualsiasi condotta di propaganda sulla superiorità o sull'odio razziale, nonché l'istigazione e la propaganda di fatti o attività atte a provocare violenza per motivi etnici, razziali o religiosi.

Ai commi successivi vengono inoltre vietate le associazioni istituite a tale scopo, punendo sia i meri partecipanti all'associazione, sia, in maniera più grave (analogamente alle norme sull'associazione a delinquere ex art. 416) gli organizzatori e promotori.

Rappresenta la più grave ed autonoma figura di reato quella di cui all'ultimo comma, che punisce la propaganda e l'istigazione di pensieri che possano concretamente creare il pericolo che derivi la diffusione di idee atte alla minimizzazione dei fatti storici elencati. Trattasi di reato di pericolo concreto, in cui il giudice deve valutare il pericolo di diffusione delle idee negazioniste.

Massime relative all'art. 604 bis Codice Penale

Cass. pen. n. 38806/2025

Integra il reato di cui all'art. 604-bis, comma primo e terzo, cod. pen., la pubblicazione su social network di materiali di chiaro contenuto negazionista o discriminatorio, in quanto tali azioni possiedono il requisito della diffusività necessario e contribuiscono alla propagazione di ideologie neonaziste, antisemite e discriminatorie tra un numero indeterminato di persone.

Cass. pen. n. 11976/2024

Integra il reato di cui all'art. 604 bis, comma primo, lett. a), cod. pen. la pubblicazione, su un forum di discussione "on line" dichiaratamente costituito e gestito al fine di propagandare idee fondate sulla superiorità della razza bianca e sull'odio razziale ed etnico, di post e commenti dal contenuto discriminatorio, atteso l'elevato pericolo di diffusione di tali contenuti ideologici tra un numero indeterminato di persone, dovendosi, altresì, escludere che la condotta possa essere scriminata dal diritto di critica o dal diritto alla libera espressione del pensiero.

Cass. pen. n. 39243/2024

Non integra il delitto di propaganda per motivi di discriminazione razziale l'invio in forma privata, tramite l'applicazione "whatsapp", di messaggi contenenti "link" che riportano a filmati sul pensiero negazionista dell'Olocausto, corredati dall'invito rivolto all'interlocutore a guardarli ed a maturare una propria riflessione sul punto, poiché la propaganda presuppone la diffusività delle idee presso un numero indeterminato di persone e la concreta idoneità della condotta a trovare consensi nel pubblico.

La legittimazione degli enti esponenziali di interessi collettivi a partecipare al processo e ad esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa presuppone che gli interessi statutariamente tutelati dagli enti corrispondano a quelli protetti dal reato in contestazione, da valutarsi in stretta e specifica aderenza con la struttura e la natura della fattispecie criminosa. (Fattispecie relativa a procedimento per il delitto di cui all'art. 604 bis cod. pen., nella quale, rilevatosi che il reato è posto a tutela della dignità e dell'uguaglianza degli individui, è stata riconosciuta la legittimazione a costituirsi parte civile dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, il cui scopo statutario consiste nel contrastare, ovunque e comunque si manifestino, il razzismo, l'antisemitismo, il pregiudizio e l'intolleranza, nonché a tutelare la rappresentanza dei beni e degli interessi morali degli ebrei, e dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, il cui scopo statutario consiste nel promuovere la piena attuazione della Costituzione e nel sostenere i valori di libertà e democrazia).

Cass. pen. n. 2121/2023

Integra il delitto di associazione per delinquere aggravato dalla circostanza di cui all'art. 604-ter cod. pen. la condotta di chi si associa, attraverso una struttura dotata di organizzazione e stabilità, al fine di commettere condotte penalmente rilevanti con finalità di discriminazione, mentre integra il delitto di cui all'art. 604-bis, comma secondo, cod. pen. la partecipazione ad un organismo, anche privo di un minimo di organizzazione e di stabilità, che sia caratterizzato, quale elemento costitutivo del gruppo, dalla propaganda discriminatoria e dall'istigazione e incitamento a commettere atti discriminatori. (In motivazione la Corte ha escluso l'applicazione del criterio di specialità, in quanto il confronto strutturale tra le due fattispecie astratte e la comparazione degli elementi costitutivi che concorrono a definirle portano a non ravvisare la sussistenza di un rapporto di continenza tra le norme).

Cass. pen. n. 49346/2023

Indossare una maglietta con la scritta ed il disegno modificati del campo di concentramento di Auschwitz non integra il reato di cui all'art. 2 della L. n. 205/1993 ma potrebbe integrare il diverso reato di cui all'art. 604-bis, uc, c.p.

Cass. pen. n. 38423/2023

  Integra il reato di cui all'art. 604-bis, comma secondo, cod. pen., l'adesione ad una comunità virtuale caratterizzata da vocazione ideologica neonazista, avente tra gli scopi la propaganda e l'incitamento alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali, etnici o religiosi e la condivisione, sulle bacheche delle sue piattaforme social, di messaggi di chiaro contenuto negazionista, antisemita e discriminatorio per ragioni di razza, attraverso l'inserimento di "like" e il rilancio di "post" e dei correlati commenti, per l'elevato pericolo di diffusione di tali contenuti ideologici tra un numero indeterminato di persone derivante dall'algoritmo di funzione dei "social network", che aumenta il numero di interazioni tra gli utenti. Né potrebbe invocarsi - a discrimine di tali contenuti corrispondenti alla fattispecie delittuosa - la libertà di opinione e di parola, trattandosi del bilanciamento di interessi di rango costituzionale che hanno già trovato assetto definitivo nella incriminazione prevista dall'art. 604-bis cod. pen. 

Cass. pen. n. 4534/2021

Integra il reato di cui all'art. 604-bis, comma secondo, cod. pen., l'adesione a una comunità virtuale caratterizzata da vocazione ideologica neonazista, avente tra gli scopi la propaganda e l'incitamento alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali, etnici o religiosi e la condivisione, sulle bacheche delle sue piattaforme "social", di messaggi di chiaro contenuto negazionista, antisemita e discriminatorio per ragioni di razza, attraverso l'inserimento di "like" e il rilancio di "post" e dei correlati commenti, per l'elevato pericolo di diffusione di tali contenuti ideologici tra un numero indeterminato di persone derivante dall'algoritmo di funzione dei "social network", che aumenta il numero di interazioni tra gli utenti.

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