(massima n. 1)
Integra il reato di cui all'art. 604-bis, comma primo e terzo, cod. pen., la pubblicazione su social network di materiali di chiaro contenuto negazionista o discriminatorio, in quanto tali azioni possiedono il requisito della diffusivitą necessario e contribuiscono alla propagazione di ideologie neonaziste, antisemite e discriminatorie tra un numero indeterminato di persone.