La norma in commento (introdotta con la L. n. 90 del 2024) stabilisce
circostanze attenuanti per i reati previsti dall’
art. 615 ter del c.p. (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), dall’
art. 615 quater del c.p. (detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici), dall’
art. 617 quater del c.p. (intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche), dall’
art. 617 quinquies del c.p. (detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche) e dall’
art. 617 sexies del c.p. (falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche).
Ai sensi del comma 1, quando
il fatto risulti di lieve entità (per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione oppure per la particolare tenuità del danno o del pericolo), è prevista un’
attenuante ad effetto comune che determina una
diminuzione fino ad un terzo delle pene comminate per i delitti appena visti.
Il comma 2 stabilisce che, quando il
soggetto attivo del reato adotta una
condotta collaborativa (ossia, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente le autorità nella raccolta di elementi di prova o nel recupero dei proventi dei delitti o degli strumenti utilizzati per la commissione degli stessi), è prevista un’
attenuante ad effetto speciale che comporta una
diminuzione dalla metà a due terzi delle pene comminate per i reati suindicati.
Infine, il comma 3 precisa che, in entrambe le ipotesi appena analizzate,
non si applica il
divieto di bilanciamento con le circostanze aggravanti eventualmente concorrenti previsto dal
comma 4 dell’art. 69 del c.p..