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Articolo 623 quater Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 16/07/2026]

Circostanze attenuanti

Dispositivo dell'art. 623 quater Codice Penale

(1)Le pene comminate per i delitti di cui agli articoli 615 ter, 615 quater, 617 quater, 617 quinquies e 617 sexies sono diminuite quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

Le pene comminate per i delitti di cui al primo comma sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova o nel recupero dei proventi dei delitti o degli strumenti utilizzati per la commissione degli stessi.

Non si applica il divieto di cui all'articolo 69, quarto comma.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 16, comma 1, lettera l) della L. 28 giugno 2024, n. 90.

Ratio Legis

La ratio della norma in esame si ritrova nell’intento di mitigare l’effetto dell’inasprimento del trattamento sanzionatorio previsto per i reati presi in considerazione.

Spiegazione dell'art. 623 quater Codice Penale

La norma in commento (introdotta con la L. n. 90 del 2024) stabilisce circostanze attenuanti per i reati previsti dall’art. 615 ter del c.p. (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), dall’art. 615 quater del c.p. (detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici), dall’art. 617 quater del c.p. (intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche), dall’art. 617 quinquies del c.p. (detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche) e dall’art. 617 sexies del c.p. (falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche).

Ai sensi del comma 1, quando il fatto risulti di lieve entità (per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione oppure per la particolare tenuità del danno o del pericolo), è prevista un’attenuante ad effetto comune che determina una diminuzione fino ad un terzo delle pene comminate per i delitti appena visti.

Il comma 2 stabilisce che, quando il soggetto attivo del reato adotta una condotta collaborativa (ossia, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente le autorità nella raccolta di elementi di prova o nel recupero dei proventi dei delitti o degli strumenti utilizzati per la commissione degli stessi), è prevista un’attenuante ad effetto speciale che comporta una diminuzione dalla metà a due terzi delle pene comminate per i reati suindicati.

Infine, il comma 3 precisa che, in entrambe le ipotesi appena analizzate, non si applica il divieto di bilanciamento con le circostanze aggravanti eventualmente concorrenti previsto dal comma 4 dell’art. 69 del c.p..

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