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Articolo 583 ter Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Pena accessoria

Dispositivo dell'art. 583 ter Codice Penale

(1)La condanna contro l'esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall'articolo 583 bis importa la pena accessoria dell'interdizione dalla professione da tre a dieci anni. Della sentenza di condanna è data comunicazione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri(2).

Note

(1) Tale articolo è stato aggiunto dall’art. 6, comma 1, della l. 9 gennaio 2006, n. 7.
(2) Si tratta di una pena interdittiva di carattere speciale, in quanto è prevista una durata maggiore di quella che si sarebbe avuto applicando i principi comuni in materia di interdizione (v. artt. 30 e 37).

Ratio Legis

La norma è stata introdotta al fine di dare attuazione agli impegni presi dall'Italia in ambito internazionale contro la discriminazione delle donne, nello specifico qui tutelate nell'incolumità fisica.

Spiegazione dell'art. 583 ter Codice Penale

Comune ad entrambe le condotte di cui all'articolo 583 bis è l'assenza di esigenze terapeutiche, da intendersi come quelle messe in atto da personale sanitario e con il conforto di adeguata letteratura scientifica, oltre che delle linee guida.

Il medico che agisca in assenza di esigenze terapeutiche, o comunque non avallate dalla letteratura scientifica, subirà, oltre alla condanna, l'interdizione dall'esercizio della professione da tre a dieci anni. Trattasi qui ovviamente di condotte punite a titolo doloso, ovvero con la consapevolezza di operare in assenza di qualsiasi esigenza terapeutica.

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