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Articolo 583 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Dispositivo dell'art. 583 bis Codice Penale

(1)Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo(2).

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente(3), è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente(4):

  1. 1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale(5);
  2. 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Note

(1) Tale articolo è stato aggiunto dall’art. 6, comma 1, della l. 9 gennaio 2006, n. 7.
(2) Tra le condotte che cagionano "effetti dello stesso tipo" rientrano quelle pratiche che determinano comunque una menomazione in concreto dell'organo genitale. Se infatti si trattasse di lesione verrebbe a richiamarsi il comma secondo di tale articolo.
(3) Si tratta di lesioni che, affinché possa dirsi integrato il reato, devono sia essere poste in essere al fine specifico di limitare la vita sessuale della donna sia ne deve derivare una malattia nel copro e nella mente, come previsto in materia di lesioni ex art 582, di cui dunque tale disposizione rappresenta un'ipotesi speciale.
(4) Tale comma è stato inserito dall'art. 4, della l. 1 ottobre 2012, n. 172, che ha ratificato la Convenzione di Lanzarote del 2007 per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale.
(5) Il riferimento alla responsabilità genitoriale, che ha sostituito il precedente concetto di potestà genitoriale, è stato aggiunto dall'’art. 93, comma 1, lett. s), del d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.

Ratio Legis

La norma è stata introdotta al fine di dare attuazione agli impegni presi dall'Italia in ambito internazionale contro la discriminazione delle donne.

Spiegazione dell'art. 583 bis Codice Penale

La fattispecie di cui al presente articolo è stata introdotto al fine di porre fine a talune pratiche presenti in certe culture, considerate abiette nel nostro ordinamento, mostrando in tal modo il legislatore di no dare peso alla teoria della scriminante della c.d. cultural defense.

Il bene giuridico tutelato è la salute ed integrità fisica delle donne, sia maggiori che minori d'età. Per espressa previsione (organi genitali femminili), rimane estranea al reato la condotta di circoncisione maschile, l'evirazione ed altre pratiche dirette agli organi maschili, potendosi comunque punire ai sensi dell'art. 582 e delle aggravanti specifiche ad esso applicabili.

Le condotte incriminate sono due, ovvero la mutilazione e la lesione (diversa dalla mutilazione) di organi genitali femminili.

La condotta di lesioni riguarda più nello specifico la lesioni di organi genitali interni, e ciò si deduce per esclusione, dato che la mutilazione di cui al primo comma riguarda propriamente l'escissione, l'infibulazione e la clitoridectomia.

Mentre la mutilazione è punita di per sé, la condotta di lesioni è punita qualora determini una malattia nel corpo o nella mente (richiamando implicitamente la nozione di cui all'art. 582, e a d essa può altresì applicarsi una diminuzione di pena se la lesione è di lieve entità.

Comune ad entrambe le condotte è invece l'assenza di esigenze terapeutiche, da intendersi ovviamente solo quelle messe in atto da personale sanitario e con il conforto di adeguata letteratura scientifica, oltre che delle linee guida.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, la mutilazione è punita a titolo di dolo generico, mentre la condotta di lesioni è punita a titolo di dolo specifico, dovendo essa essere diretta a cagionare una menomazione delle funzioni sessuali. L'accertamento di tale dolo specifico deve essere condotto tenendo in debito conto le matrici culturali del soggetto agente, dovendosi invece evitare presunzioni e ricostruzioni che desumano la finalità di menomazioni da meri aspetti simbolici, quali la zona attinta.

La Cassazione ha infatti escluso tale dolo specifico nel caso di menomazioni sessuali attuate nella convinzione di esaltare la bellezza della donna, ovvero di consentirne l'accettazione all'interno del gruppo.

Il consenso dell'avente diritto non gioca qui alcun ruolo, trattandosi di un diritto indisponibile ai sensi dell'articolo 5.

Massime relative all'art. 583 bis Codice Penale

Cass. pen. n. 37422/2021

Non č invocabile il principio della c.d. ignoranza inevitabile della legge, introdotto dalla Corte cost. con la sentenza n. 364/1988 in sede di dichiarazione di incostituzionalitą dell'art. 5 c.p., da parte dello straniero extracomunitario che abbia sottoposto i propri figli a pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (reato previsto dall'art. 583-bis, c.p.), non potendosi tener conto dell'asserita sicura inferioritą dovuta alle condizioni soggettive, rappresentate dalla inadeguata conoscenza della lingua e della cultura italiana, dall'essere da poco tempo in Italia, conseguendone la scarsa integrazione nel contesto sociale italiano, dal basso livello di scolarizzazione anche nel proprio paese di origine, dalla mancata sanzionabilitą delle pratiche di mutilazione genitale e dalla millenaria "cultura" di queste presente nel paese d'origine, avendole lei stessa subite.

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