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Articolo 570 ter Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 23/10/2025]

Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori

Dispositivo dell'art. 570 ter Codice Penale

(1)Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.

Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.

Note

(1) Articolo inserito dall'art. 12, comma 1 del D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 159.

Massime relative all'art. 570 ter Codice Penale

Cass. pen. n. 30777/2025

In tema di inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori, non sussiste continuitą normativa tra l'abrogata contravvenzione di cui all'art. 731 cod. pen. e il delitto previsto dall'art. 570-ter cod. pen., contestualmente introdotto ad opera dell'art. 12, comma 1, d.l. 10 agosto 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 2023, n. 159, in quanto, ai sensi della nuova norma incriminatrice, la condotta inerte tenuta dal responsabile dell'istruzione del minore, non pił solo "elementare", ma comprensiva dell'intero "obbligo scolastico", assume rilevanza penale nel solo caso in cui il duplice avvertimento previsto dall'art. 114, comma 4, d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dallo stesso art. 12 cit., sia risultato infruttuoso, con conseguente "abolitio criminis" per le condotte anteriori alla novella consistite nel non aver impedito l'ingiustificata assenza per un periodo tale da costituire elusione dell'obbligo scolastico elementare.

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