La norma in commento (introdotta dal d.l. n. 123 del 2021, c.d. Decreto Caivano, conv. in L. n. 159 del 2023) punisce il
delitto di inosservanza dell’obbligo dell’istruzione dei minori.
L’
art. 731 del c.p. (abrogato dal Decreto Caivano) già prevedeva la
contravvenzione di inosservanza dell’obbligo di istruzione scolastica, anche se soltanto in relazione all’istruzione elementare.
Quanto al
bene giuridico tutelato, la norma garantisce l’
obbligo di frequenza scolastica da parte dei minori attraverso l’osservanza dell’obbligo di istruzione obbligatoria da parte dei soggetti “responsabili dell’adempimento dell’obbligo di istruzione”. Ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. n. 76 del 2005, “
responsabili del dovere di istruzione e formazione” sono i
genitori del minore e
chi ne faccia le veci a qualsiasi titolo.
Il delitto si presenta come
reato proprio poiché il
soggetto attivo può essere soltanto il
responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione (come individuato dall’art. 5 del d.lgs. n. 76 del 2005) che è stato
destinatario di un provvedimento di ammonizione.
Quanto alla
condotta penalmente rilevante, la norma prevede due diverse fattispecie.
Il comma 1 prende in considerazione il caso di
mancata iscrizione a scuola del minore. In questa prima ipotesi, la condotta criminosa si realizza quando il responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione – il quale sia stato
ammonito ai sensi dell’art. 114, comma 1 del d.lgs. n. 297 del 1994 per l’inadempimento dell’obbligo di istruzione –
non provi di
procurare altrimenti l’istruzione del minore oppure non giustifichi la mancata iscrizione del minore con
motivi di salute o con
altri impedimenti gravi oppure
non presenti il minore a scuola entro una settimana dall’ammonizione.
Invece, il comma 2 riguarda le
assenze del minore dalla scuola. In tal caso, si presuppone il formale assolvimento dell’obbligo di iscrizione scolastica. La condotta criminosa si realizza quando il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione –
ammonito ai sensi dell'art. 114, comma 4, del d.lgs. n. 247 del 1994 per assenze ingiustificate del minore durante l’anno scolastico tali da costituire
elusione dell’obbligo di istruzione –
non prova di procurare
altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica l'assenza del minore con
motivi di salute o con
altri impedimenti gravi o
non presenta il minore entro una settimana dall'ammonizione.
Quanto all’
elemento soggettivo, il reato richiede il
dolo generico.
La prima ipotesi di cui al
comma 1 è punita con la
reclusione fino a due anni, mentre la seconda ipotesi prevista dal
comma 2 è punita con la
reclusione fino a un anno.
Peraltro, a seguito del Decreto Caivano, l’art. 8, comma 3-bis della L. n. 85 del 2023, la condanna definitiva per il reato in esame determina, per il
beneficiario dell'Assegno di inclusione, la sospensione del beneficio fino alla ripresa della regolare frequenza scolastica del minore, documentata con certificazione rilasciata dal dirigente scolastico o, in mancanza di tale certificazione, per un periodo di due anni.