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Articolo 570 ter Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 25/02/2026]

Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori

Dispositivo dell'art. 570 ter Codice Penale

(1)Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.

Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.

Note

(1) Articolo inserito dall'art. 12, comma 1 del D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 159.

Ratio Legis

Il reato in esame ritrova la propria ratio nella volontà del legislatore di rafforzare i meccanismi di controllo e di verifica dell’adempimento dell’obbligo scolastico.

Spiegazione dell'art. 570 ter Codice Penale

La norma in commento (introdotta dal d.l. n. 123 del 2021, c.d. Decreto Caivano, conv. in L. n. 159 del 2023) punisce il delitto di inosservanza dell’obbligo dell’istruzione dei minori.

L’art. 731 del c.p. (abrogato dal Decreto Caivano) già prevedeva la contravvenzione di inosservanza dell’obbligo di istruzione scolastica, anche se soltanto in relazione all’istruzione elementare.

Quanto al bene giuridico tutelato, la norma garantisce l’obbligo di frequenza scolastica da parte dei minori attraverso l’osservanza dell’obbligo di istruzione obbligatoria da parte dei soggetti “responsabili dell’adempimento dell’obbligo di istruzione”. Ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. n. 76 del 2005, “responsabili del dovere di istruzione e formazione” sono i genitori del minore e chi ne faccia le veci a qualsiasi titolo.

Il delitto si presenta come reato proprio poiché il soggetto attivo può essere soltanto il responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione (come individuato dall’art. 5 del d.lgs. n. 76 del 2005) che è stato destinatario di un provvedimento di ammonizione.

Quanto alla condotta penalmente rilevante, la norma prevede due diverse fattispecie.

Il comma 1 prende in considerazione il caso di mancata iscrizione a scuola del minore. In questa prima ipotesi, la condotta criminosa si realizza quando il responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione – il quale sia stato ammonito ai sensi dell’art. 114, comma 1 del d.lgs. n. 297 del 1994 per l’inadempimento dell’obbligo di istruzione – non provi di procurare altrimenti l’istruzione del minore oppure non giustifichi la mancata iscrizione del minore con motivi di salute o con altri impedimenti gravi oppure non presenti il minore a scuola entro una settimana dall’ammonizione.

Invece, il comma 2 riguarda le assenze del minore dalla scuola. In tal caso, si presuppone il formale assolvimento dell’obbligo di iscrizione scolastica. La condotta criminosa si realizza quando il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione – ammonito ai sensi dell'art. 114, comma 4, del d.lgs. n. 247 del 1994 per assenze ingiustificate del minore durante l’anno scolastico tali da costituire elusione dell’obbligo di istruzionenon prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica l'assenza del minore con motivi di salute o con altri impedimenti gravi o non presenta il minore entro una settimana dall'ammonizione.

Quanto all’elemento soggettivo, il reato richiede il dolo generico.

La prima ipotesi di cui al comma 1 è punita con la reclusione fino a due anni, mentre la seconda ipotesi prevista dal comma 2 è punita con la reclusione fino a un anno.

Peraltro, a seguito del Decreto Caivano, l’art. 8, comma 3-bis della L. n. 85 del 2023, la condanna definitiva per il reato in esame determina, per il beneficiario dell'Assegno di inclusione, la sospensione del beneficio fino alla ripresa della regolare frequenza scolastica del minore, documentata con certificazione rilasciata dal dirigente scolastico o, in mancanza di tale certificazione, per un periodo di due anni.

Massime relative all'art. 570 ter Codice Penale

Cass. pen. n. 30777/2025

In tema di inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori, non sussiste continuitą normativa tra l'abrogata contravvenzione di cui all'art. 731 cod. pen. e il delitto previsto dall'art. 570-ter cod. pen., contestualmente introdotto ad opera dell'art. 12, comma 1, d.l. 10 agosto 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 2023, n. 159, in quanto, ai sensi della nuova norma incriminatrice, la condotta inerte tenuta dal responsabile dell'istruzione del minore, non pił solo "elementare", ma comprensiva dell'intero "obbligo scolastico", assume rilevanza penale nel solo caso in cui il duplice avvertimento previsto dall'art. 114, comma 4, d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dallo stesso art. 12 cit., sia risultato infruttuoso, con conseguente "abolitio criminis" per le condotte anteriori alla novella consistite nel non aver impedito l'ingiustificata assenza per un periodo tale da costituire elusione dell'obbligo scolastico elementare.

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