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Articolo 503 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Serrata e sciopero per fini non contrattuali

Dispositivo dell'art. 503 Codice Penale

Il datore di lavoro o i lavoratori(1), che per fine politico(2) commettono, rispettivamente, alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente, sono puniti con la reclusione fino a un anno e con la multa non inferiore a euro 1.032, se si tratta di un datore di lavoro, ovvero con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a euro 103, se si tratta di lavoratori.

Note

(1) Risulta necessario che l'abbandono o la turbativa del lavoro siano posti in essere da una pluralità di agenti, in modo che così venga turbata la continuità e la regolarità dell'attività lavorativa.
(2) La Corte Costituzionale ha dichiarato con sent. 27 dicembre 1974, n. 290 costituzionalmente illegittimo l'articolo in esame nella parte in cui punisce anche lo sciopero politico che non sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero ad impedire o ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare. Ora dunque ai fini dell'integrazione del reato in esame viene richiesta la finalità eversiva di aggressione e sovvertimento dell'ordine democratico.

Ratio Legis

Dopo il venir meno dell'Ordinamento corporativo di stampo fascista che considerava lo sciopero e la serrata fatti gravemente lesivi dell'ordinamento dell'economia pubblica e il riconoscimento costituzionale del diritto di sciopero, tale disposizione è stata mantenuta nel codice penale, riconoscendole una ratio differente da quella originaria ovvero sarebbe ora diretta a tutelare la personalità dello Stato contro scioperi o serrate eversive e contrarie all'ordine pubblico.

Spiegazione dell'art. 503 Codice Penale

La scelta del legislatore fu quella di reprimere penalmente condotte dissenzienti nei confronti del potere politico. L'anacronismo dei reati di sciopero si è rivelato tale non solamente per il successivo mutamento del quadro sociale politico, ma anche e soprattutto per l'avvento della Costituzione.

Il diritto di sciopero è infatti espressamente riconosciuto dall'articolo 40 Cost., il quale ha di fatto reso inapplicabili i delitti di serrata e di sciopero, nonostante l'unico articolo effettivamente dichiarato incostituzionale sia il 502.

Ad oggi, dunque, risultano pienamente legittimi lo sciopero e la serrata di carattere economico per fini contrattuali, politici, di solidarietà e di protesta.

Ai fini della configurabilità della presente disposizione è stato perciò chiarito che il bene giuridico tutelato non deve essere l'economia pubblica, bensì l'ordine costituzionale, potendosi dunque punire solamente condotte dirette a sovvertire l'ordine democratico e l'ordine pubblico.

/// SPIEGAZIONE ESTESA

Il delitto previsto dall’art. 503 c.p. rientra tra le fattispecie di serrata. Mentre è, però, stato giudicato incostituzionale l’art. 502 c.p., che puniva la serrata per fini contrattuali, in quanto contraria al diritto di sciopero riconosciuto dall’art. 40 Cost., risultano tuttora vigenti le fattispecie di serrata per fini non contrattuali (art. 503 del c.p.), quella per coazione alla pubblica Autorità (art. 504 del c.p.), nonché quella realizzata a scopo di solidarietà o di protesta (art. 505 del c.p.).

Nonostante possa essere realizzata per fini differenti, la serrata consiste, in ogni caso, nella condotta tenuta dal datore di lavoro o dai lavoratori che sospendano volontariamente, in modo totale o parziale, il lavoro nei propri stabilimenti, aziende o uffici.

Con particolare riferimento alla fattispecie punita dall’art. 503 c.p., essa punisce il datore di lavoro o i lavoratori che pongano in essere la condotta sopra delineata per un fine politico. Non vi rientra, però, lo sciopero politico non diretto a sovvertire l’ordinamento costituzionale o ad impedire od ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi espressione della sovranità popolare, poiché la relativa previsione è stata ritenuta incostituzionale dalla sentenza n. 290/1974 della Corte Costituzionale.

Le diverse ipotesi di serrata attualmente punite dal nostro ordinamento, nonostante perseguano fini diversi, presentano degli elementi comuni.
Il primo di tali elementi è rappresentato dal soggetto attivo, che può essere sia il datore di lavoro che i lavoratori. A tal fine, per datore di lavoro si intende far riferimento all’organizzatore di un’impresa, un’azienda o un ufficio, in cui svolga la propria attività lavorativa un numero indeterminato di dipendenti, anche nel caso in cui vi sia un solo lavoratore.

La condotta tipica consiste nel compimento di qualsiasi atto che, però, non integri di per sé reato, e con il quale l’agente causi, senza un motivo legittimo, la sospensione o l’interruzione, totale o parziale, del lavoro dei propri stabilimenti, aziende o uffici, o, anche, di loro singoli reparti.
Qualora, invece, la condotta risulti giustificata, ad es., dalla mancanza di materie prime, il delitto in esame non può ritenersi integrato.
La condotta criminosa deve, inoltre, aver luogo durante un periodo lavorativo; non avrebbe, infatti, rilevanza penale qualora si svolgesse in un momento in cui il luogo di lavoro risultasse già chiuso, ad es. per mancanza di lavoro.
Nel caso il cui l’agente, in occasione della serrata compia altri reati, essi concorrono con la fattispecie in esame.

Oggetto materiale del reato è lo stabilimento, l’azienda, l’ufficio o il singolo reparto che rimane inattivo a causa della condotta dell’agente.

È un reato di evento, per cui è richiesto il verificarsi di uno stato di inattività, totale o parziale, in cui venga a trovarsi lo stabilimento, azienda o ufficio in seguito alla condotta criminosa.
Il delitto si dovrà, quindi, considerare consumato nel momento in cui si verifica la sospensione o l’interruzione dell’attività lavorativa.
È, comunque, possibile il tentativo quando il compimento di atti idonei da parte dell’agente non sia seguito dalla sospensione o interruzione del lavoro per cause a lui estranee.

Per quanto riguarda, infine, l’elemento soggettivo, è richiesto il dolo specifico che, in relazione all’ipotesi disciplinata dall’art. 503 c.p., deve consistere nella volontà di sospendere o interrompere, in tutto o in parte, l’attività dei lavoratori perseguendo un fine di carattere politico.

Ai sensi dell’art. 512 del c.p., la condanna ad uno dei delitti di serrata comporta l’applicazione della pena accessoria dell’interdizione da ogni ufficio sindacale per cinque anni.

/// FINE SPIEGAZIONE ESTESA


Massime relative all'art. 503 Codice Penale

Cass. pen. n. 916/1973

Il delitto di serrata si consuma nel luogo (in relazione al quale va, quindi, individuata la competenza territoriale) in cui viene effettivamente sospeso il lavoro, secondo le modalitą di cui agli artt. 502, 504 e 506 c.p. e non nel luogo nel quale avviene la proclamazione della serrata.

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