Il bene giuridico tutelato dalla norma è costituito dall'
economia pubblica, messa in pericolo da nocumenti causati alla produzione nazionale di 
beni di largo consumo.
Trattasi di 
reato di evento, in quanto è comunque necessario che la condotta di distruzione delle 
materie prime cagioni un effettivo danno all produzione nazionale, deducendosi dunque che è necessario un macro-evento distruttivo.
Il delitto è a forma libera e l'elemento soggettivo consiste nella volontà di 
distruggere materie prime, con la rappresentazione di poter determinare un danno alla produzione nazionale, senza che però sia necessario il dolo specifico di tale macro-evento.
///SPIEGAZIONE ESTESA
L'art. 
499 del c.p. punisce chi, volontariamente, renda inutilizzabili 
materie prime, prodotti agricoli o industriali, o, ancora, 
mezzi di produzione, al fine di cagionare un grave 
danno alla produzione nazionale o far venir meno, in misura notevole, merci di uso comune.
Si tratta di un'ipotesi di 
reato comune, in quanto soggetto attivo può essere chiunque.
La 
condotta tipica può consistere sia in 
azioni che in 
omissioni, purché ne derivi la 
distruzione o l'
inutilizzabilità, reale e illegittima, di materie prime, prodotti agricoli o industriali o mezzi di produzione. Si tratta di un reato a 
forma libera, per cui la condotta può essere realizzata in vari modi. Tuttavia, se questi costituiscono un autonomo titolo di reato, si può avere un 
concorso di reati.
Qualora, però, venga realizzato un vero e proprio
 annientamento della cosa nella sua materialità ed essenza specifica, per aversi il 
delitto in esame è sufficiente che il 
bene sia reso 
inutilizzabile rispetto a quella che è la sua normale funzione o utilizzazione.
Nel caso in cui il soggetto agente, contestualmente, distrugga sia materie prime che prodotti o mezzi di produzione, il delitto si considera 
unico.
Oggetto materiale del delitto in esame possono essere le materie prime, i prodotti agricoli o industriali, oppure i mezzi di produzione. Per 
materie prime si intendono le cose che si trovano allo stato naturale o che, comunque, siano destinate ad una lavorazione ulteriore da parte delle industrie a cui sono necessarie. I 
prodotti agricoli sono, invece, i beni che derivano, come proprio frutto, dall'industria agricola; mentre sono 
prodotti industriali quelli che derivano dalle varie industrie e sono destinati al consumo. Sono, infine, 
mezzi di produzione quei beni utili all'esercizio delle varie attività industriali e che servono per la realizzazione dei loro prodotti.
Il reato di distruzione di materie prime, prodotti o mezzi di produzione è un 
reato di evento, essendo necessario, per il suo perfezionamento, che la condotta criminosa cagioni un 
grave danno alla 
produzione nazionale, in relazione alle condizioni generali dei mercati nazionali al momento del fatto, o, quantomeno, una 
notevole diminuzione di merci di comune o largo 
consumo, anche su base locale. Per merci di comune o largo consumo si intendono quelle necessarie a soddisfare i bisogni della generalità della popolazione, sia che risultino essenziali per la vita, come gli alimenti, sia che costituiscano un comune oggetto di 
scambio o di negoziazione commerciale, come ad es. le materie prime.
Nel caso in cui si verifichino 
danni ulteriori rispetto a quelli tipizzati dall'art. 
499 c.p., si avrà un 
concorso di reati.
Il reato in esame si considera 
consumato nel momento in cui si verifica il grave 
danno alla produzione nazionale o la notevole 
diminuzione della disponibilità di beni di consumo.
È, dunque, ammesso il 
tentativo, che si avrà nel caso in cui l'evento non si verifichi per motivi estranei alla volontà dell'agente.
Per quanto riguarda, infine, l'elemento psicologico, è richiesto il 
dolo specifico, quale 
volontà di 
distruggere materie prime, prodotti o mezzi di produzione, al fine specifico di cagionare un grave danno alla produzione nazionale o una notevole diminuzione dei beni di consumo. Qualora 
manchi il dolo specifico, la condotta dell'agente, ricorrendone i presupposti, può integrare altre fattispecie di reato, come ad es. il danneggiamento.
///FINE SPIEGAZIONE ESTESA