Il bene giuridico tutelato è l'
incolumità pubblica, con specifico riguardo alla sicurezza dei trasporti ferroviari.
Il pericolo per la pubblica incolumità si connota per la
diffusività del danno, tale da minacciare un
numero indeterminato di persone, non individuabili
a priori.
Viene dunque a configurarsi un doppio livello di indeterminatezza, riguardante sia il raggio d'azione degli effetti della condotta, sia le persone offese.
Nella forma commissiva autore del reato può essere chiunque, mentre nella forma omissiva solamente i soggetti che si trovino in una particolare
posizione di garanzia, quali il personale della ferrovia in ordine alla circolazione, e il Ministro dei Trasporti e i soggetti dirigenti per quanto riguarda invece l'attività di controllo e gestione.
Per incidente ferroviario si intende
un incidente di non comune gravità, che abbia prodotto danni diffusi e complessi, mettendo in pericolo l'incolumità di un numero indeterminato di persone.
Nonostante la norma non menzioni il
pericolo come elemento costitutivo della fattispecie, facendo dunque propendere per un'ipotesi di
reato di pericolo astratto, l'utilizzo del termine “
disastro” impone comunque al giudice di verificare l'effettiva entità dei danni e l'effettiva presenza di persone nel raggio d'azione del disastro.
Il
tentativo si considera ammissibile, quando si compiano atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare il disastro.
Viene richiesto il
dolo generico, consistente nella volontà di cagionare un disastro, con la consapevolezza di determinare un pericolo per la pubblica incolumità.