La norma in commento punisce l’
appropriazione indebita di beni culturali.
Il reato si caratterizza per essere
plurioffensivo poiché il bene giuridico protetto è duplice: il c.d.
patrimonio culturale (tutelato dall’
art. 9 Cost.) e il patrimonio economico del proprietario, soggetto pubblico o privato, del bene.
Si tratta di un
reato comune poiché può essere commesso da “
chiunque”.
La condotta criminosa consiste nell’
appropriarsi di un bene culturale altrui di cui si abbia, a qualsiasi titolo, il possesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Il delitto in esame riproduce la stessa struttura del reato di
appropriazione indebita di cui all’art. 646 del c.p.: cioè, vengono ripresi gli elementi costitutivi dell’appropriazione indebita (il presupposto del possesso, la condotta di appropriazione, il requisito dell’altruità del bene mobile, il dolo specifico del fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto), con l’elemento specializzante dell’oggetto materiale del reato che non è “il denaro o una cosa mobile”, ma è un bene culturale mobile (per la cui nozione si rimanda all’
art. 2 del codice beni cult. e paesag.).
Per approfondire le nozioni di “possesso”, “appropriazione” ed “altruità” del bene, si rinvia al commento dell’
art. 646 del c.p..
Poiché la fattispecie in commento riprende strutturalmente l'appropriazione indebita
ex art. 646 c.p., è possibile estendere ad essa le soluzioni elaborate da dottrina e giurisprudenza in relazione al predetto delitto, , adattandole alle specifiche caratteristiche dell’oggetto materiale del reato.
Quanto all’
elemento soggettivo, è richiesto il
dolo specifico: ossia, occorre non solo la coscienza del carattere culturale del bene e della sua altruità e la volontà di appropriarsi dello stesso, posseduto a qualsiasi titolo, ma è anche necessario che il soggetto attivo sia consapevole di agire senza diritto e con la finalità specifica di trarre, per sé o per altri, una qualsiasi illegittima utilità.
Ancora, riprendendo la struttura del reato ex art. 646 c.p., il comma 2 della norma in commento prevede una
circostanza aggravante ad effetto comune qualora il
fatto venga
commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario.