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Articolo 495 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull’identità o su qualità personali proprie o di altri

Dispositivo dell'art. 495 bis Codice Penale

(1)Chiunque dichiara o attesta falsamente al soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche(2) l’identità o lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione fino ad un anno.

Note

(1) L'articolo inserito dalla l. 18 marzo 2008, n. 48, che ha ratificato la Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica.
(2) Il certificatore di firme elettroniche è colui che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche e che fornisce altri servizi connessi con quest'ultime ovvero rilascia certificati idonei ad attribuire validità alle firme elettroniche e digitali, le quali, a determinate condizioni di legge, sostituiscono la firma materiale, nonché timbri, sigilli, etc.

Spiegazione dell'art. 495 bis Codice Penale

La norma in esame configura un'ipotesi di reato plurioffensivo, dato che oggetto di tutela non è solamente la pubblica fede, bensì, anche la pubblica amministrazione.

Viene qui punita la falsa attestazione o dichiarazione resa a colui che abbia il compito di certificare le firme elettroniche in ordine all'identità, allo stato o ad altre qualità della persona.

Il certificatore di firme elettroniche è colui che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche e che fornisce altri servizi connessi con quest'ultime ovvero rilascia certificati idonei ad attribuire validità alle firme elettroniche e digitali, le quali, a determinate condizioni di legge, sostituiscono la firma materiale, nonché timbri, sigilli, etc..

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