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Articolo 492 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti

Dispositivo dell'art. 492 Codice Penale

Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di atti pubblici e di scritture private sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi(1), quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti [2714-2719].

Note

(1) Per copie autentiche si intendono quelle corredate dall'attestazione di conformità all'originale, la cosiddetta autenticazione, che deve essere apposta dall'autore dell'atto stesso. Non devono quindi essere confuse con il duplicato, che invece si verifica quando uno stesso documento viene redatto e sottoscritto in più originali.

Ratio Legis

La disposizione in esame estende le fattispecie di falsità anche alle copie autentiche degli atti originari.

Massime relative all'art. 492 Codice Penale

Cass. pen. n. 35814/2019

La formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l'apparenza di un atto originale. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto correttamente esclusa la configurabilità del reato in un caso di esibizione di una fotocopia di un'autorizzazione edilizia inesistente, riconoscibile come tale, priva di attestazione di autenticità e dei requisiti formali e sostanziali idonei a farla apparire come un atto originale).

La formazione della copia di un atto inesistente integra il reato di falsità materiale solo nel caso in cui la copia assuma l'apparenza di un atto originale ovvero sia idonea a documentare la falsa esistenza di un originale conforme.

Cass. pen. n. 22694/2010

Hanno rilevanza penale ai sensi dell'art. 492 cod. pen. le condotte di falsificazione di copie che tengono luogo degli originali, qualora il relativo documento abbia l'apparenza dell'originale e sia utilizzato come tale, non presentandosi come mera riproduzione fotostatica.

Cass. pen. n. 6685/1998

L'art. 490 c.p. sanziona la soppressione anche parziale degli atti pubblici, come tali intendendosi, ai sensi dell'art. 492 c.p., gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti. Va perciò esclusa la punibilità come delitto contro la fede pubblica della soppressione delle copie autentiche, quando non tengano luogo degli originali mancanti.

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