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Articolo 492 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 31/03/2023]

Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti

Dispositivo dell'art. 492 Codice Penale

Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di atti pubblici e di scritture private sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi(1), quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti [2714-2719].

Note

(1) Per copie autentiche si intendono quelle corredate dall'attestazione di conformità all'originale, la cosiddetta autenticazione, che deve essere apposta dall'autore dell'atto stesso. Non devono quindi essere confuse con il duplicato, che invece si verifica quando uno stesso documento viene redatto e sottoscritto in più originali.

Ratio Legis

La disposizione in esame estende le fattispecie di falsità anche alle copie autentiche degli atti originari.

Massime relative all'art. 492 Codice Penale

Cass. pen. n. 6685/1998

L'art. 490 c.p. sanziona la soppressione anche parziale degli atti pubblici, come tali intendendosi, ai sensi dell'art. 492 c.p., gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti. Va perciò esclusa la punibilità come delitto contro la fede pubblica della soppressione delle copie autentiche, quando non tengano luogo degli originali mancanti.

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