Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di atti pubblici e di scritture private sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi(1), quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti [2714-2719].
Note
(1)
Per copie autentiche si intendono quelle corredate dall'attestazione di conformità all'originale, la cosiddetta autenticazione, che deve essere apposta dall'autore dell'atto stesso. Non devono quindi essere confuse con il duplicato, che invece si verifica quando uno stesso documento viene redatto e sottoscritto in più originali.