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Articolo 484 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Falsità in registri e notificazioni

Dispositivo dell'art. 484 Codice Penale

Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali(1), scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309(2).

Note

(1) Si tratta di reato proprio, per cui soggetti attivi solo solo coloro che sono obbligati, in virtù delle proprie attività, a tenere registri sotto il controllo dell'autorità amministrativa ovvero a indirizzare a questa le dovute notificazioni.
Le registrazioni sono quelle da sottoporre all'autorità di Pubblica Sicurezza, non anche ad altre Autorità.
(2) La dottrina maggioritaria ritiene che si tratti di un reato di falso ideologico.

Ratio Legis

In ragione della tutela rafforzata di cui godono le scritture private, per il fatto di essere assoggettate ad ispezioni dell'Autorità di pubblica sicurezza, il legislatore ha qui derogato al principio dell'irrilevanza penale della falsità ideologica in scrittura privata.

Spiegazione dell'art. 484 Codice Penale

La norma in esame punisce le falsità ideologiche commesse da coloro che, per legge, sono obbligati a fare le registrazioni soggette alle ispezioni della autorità di pubblica sicurezza o a coloro tenuti a fare le notificazioni all'autorità stessa circa le proprie operazioni. Trattasi dunque di reato proprio.

Destinatario delle attestazioni, come espressamente previsto, può essere solo un'autorità deputata alla pubblica sicurezza, e nessun'altra.

Massime relative all'art. 484 Codice Penale

Cass. pen. n. 6963/2021

Risponde del delitto di falsità in registri e notificazioni colui che, sottoscrivendo o lasciando che venga sottoscritta la richiesta di attivazione di una scheda telefonica a nome di una persona non presente, ignara dell'operazione, la annoti nei registri, così determinando la registrazione di dati non veri al CED (Centro Elettronico di Documentazione).

Cass. pen. n. 7019/2019

In tema di falsità in registri e notificazioni, quando è previsto che un registro sia soggetto ad ispezione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, le eventuali false indicazioni in esso operate hanno rilievo penale a norma dell'art. 484 cod. pen., a nulla rilevando che abbia concretamente proceduto all'accertamento della falsità un'autorità diversa da quella di pubblica sicurezza. (Fattispecie in tema di registrazioni previste dall'art. 128 t.u.l.p.s. in cui il controllo e l'accertamento della falsità era stato effettuato dalla guardia di finanza).

Cass. pen. n. 26580/2018

In tema di falsità in atti e registri, la configurabilità del reato di cui all'art. 484 cod. pen. non è esclusa dalla sopravvenienza di regolamenti comunitari che, modificando il regime di una certificazione vigente all'epoca della condotta, ne elimino con efficacia "ex nunc" l'obbligatorietà, in quanto le fonti normative sovranazionali non contribuiscono a definire il precetto penale attraverso il meccanismo della "norma penale in bianco", ma costituiscono solo un requisito del fatto descritto nel precetto penale che non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2 cod. pen. (Fattispecie relativa alla falsificazione del modulo di assenza alla guida formato dall'autotrasportatore previsto dal d.lgs. 4 agosto 2008, n. 144, attuativo, della direttiva 2006/22/CE, la cui obbligatorietà è stata eliminata dal Reg. UE 2014/165, Commission clarification n. 7) .

Cass. pen. n. 3560/2008

Integra il tentativo di falsità in registri (art. 56 e 484 c.p.), la condotta di colui che, in qualità di titolare di un'agenzia di «pratiche auto» lasci, nel registro sottoposto ad ispezione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, spazi in bianco, ancorché numerati, trattandosi di attività diretta in modo non equivoco alla abusiva annotazione di pratiche svolte in un momento successivo rispetto a quello che sarebbe risultato in ragione dell'alterata collocazione cronologica.

Cass. pen. n. 10753/2004

In materia di rifiuti, inserire « false indicazioni» che non hanno quindi alcuna corrispondenza nella realtà, nei registri di carico e scarico integra il reato di cui all'art. 484 c.p. (Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha escluso l'applicabilità, in base al principio di specialità, dell'art. 52 del D.L.vo N. 22/97 che reprime con una sanzione pecuniaria la violazione degli obblighi di tenuta dei registri obbligatori di carico e scarico, riferendosi tale norma alla tenuta dei registri « in modo incompleto» ovvero in modo « inesatto» cioè a dati esistenti anche se non completi o esatti).

Cass. pen. n. 12630/2000

In tema di reati concernenti la vendita di armi, il delitto di commercio senza licenza può ritenersi integrato quando il titolare dell'autorizzazione ne violi i limiti imposti per qualità o quantità, mentre deve escludersi la sussistenza del reato quando la cessione di armi comprese per numero e qualità tra quelle autorizzate avvenga in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 35 T.U.L.P.S., in quanto la mancata o falsa registrazione dei destinatari della vendita è punibile a norma del citato art. 35 o dell'art. 484 c.p. (falsità nei registri e notificazioni).

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