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Articolo 456 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Circostanze aggravanti

Dispositivo dell'art. 456 Codice Penale

Le pene stabilite negli articoli 453 e 455 sono aumentate [64] se dai fatti ivi preveduti deriva una diminuzione nel prezzo della valuta o dei titoli di Stato(1), o ne è compromesso il credito nei mercati interni o esteri.

Note

(1) Il deprezzamento deve essere stabilito in rapporto al valore originario della valuta o del titolo ovvero al valore registrato al momento della spendita o della messa in circolazione degli stessi, nonché deve essere apprezzabile secondo elementi oggettivi.

Ratio Legis

Il fondamento della disposizione si situa nella necessità di tutelare il corretto svolgersi, all'interno del mercato, degli scambi tra moneta e titoli.

Spiegazione dell'art. 456 Codice Penale

La norma in esame disciplina un'ipotesi di reato aggravato dall'evento, in cui cioè non è richiesta l'effettiva volontà dell'autore di determinare una diminuzione nel prezzo della valuta e dei titoli di Stato o di compromettere il credito nei mercati interni ed esteri, essendo per contro sufficiente la mera volontà di commettere i fatti di cui agli articoli 453 e 455.

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