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Articolo 457 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

Dispositivo dell'art. 457 Codice Penale

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate(1), da lui ricevute in buona fede(2), è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Note

(1) Vengono qui perseguite le stesse condotte previste all'art. 453, n. 3, dal quale la disposizione in esame si differenzia in quanto viene qui richiesto che l'agente abbia ricevuto le monete contraffatte in buona fede e quindi le abbia successivamente fatte circolare più che per vantaggio personale, per evitare il danno pecuniario dallo stesso patito, avendo ricevuto a sua volta monete contraffatte o alterate.
(2) La dottrina considera il caso di dubbio in merito all'autenticità della moneta come ipotesi di buona fede. Ovviamente affinché possa dirsi integrato il reato in esame è comunque necessario che l'agente al momento della spendita o della messa in circolazione fosse consapevole della falsità.

Ratio Legis

Il legislatore ha qui voluto precisamente tutelare la certezza e l'affidabilità del traffico monetario, quindi la regolarità della circolazione monetaria.

Spiegazione dell'art. 457 Codice Penale

l bene giuridico tutelato dalle norme che puniscono il falso nummario è la pubblica fede, messa in pericolo da condotte che possano pregiudicare il sentimento di fiducia generalizzata nei confronti dell'autenticità dei mezzi di scambio di cui si serve l'economia contemporanea.

Nella norma in commento la messa in pericolo della pubblica fede risiede nella mera spendita della moneta falsificata, o comunque nella messa in circolazione di essa, quando il colpevole la abbia ricevuta in buona fede.

Ovviamente è necessario che il soggetto sia consapevole della falsità della moneta che detiene o che spende. Il dubbio sulla consapevolezza dell'imputato deve essere risolto in suo favore.

Viene richiesto dunque il mero dolo generico, consistente nella consapevolezza di utilizzare una moneta falsa.

La differenza sostanziale con la spendita di moneta falsa di cui all'articolo 455 sta nel fatto che in quest'ultima disposizione la consapevolezza deve sussistere al momento della ricezione, mentre la norma in commento prevede che tale consapevolezza avvenga dopo la ricezione, di modo che il soggetto spenda la moneta falsa per riversare su altri il danno patrimoniale arrecatogli.

Massime relative all'art. 457 Codice Penale

Cass. pen. n. 6132/2017

I reati di cui agli artt. 455 e 457 cod. pen. si differenziano sia per l'elemento oggettivo che soggettivo in quanto la prima fattispecie comprende le condotte di spendita e di messa in circolazione di monete false con la consapevolezza della falsità fin dal momento della ricezione e la mera detenzione delle stesse integra il reato solo se accompagnata dalla volontà della successiva spendita; la seconda fattispecie invece comprende la spendita o la messa in circolazione delle monete con la consapevolezza della falsità acquisita soltanto in un momento successivo alla loro ricezione, di talché la mera detenzione rappresenta un antefatto penalmente irrilevante.

Cass. pen. n. 11489/1990

La differenza tra l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 457 c.p. e quella di cui all'art. 455 stesso codice consiste in ciò che per il reato di cui all'art. 455 la scienza della falsità delle monete o titoli equipollenti deve sussistere nel colpevole all'atto della ricezione, mentre per il reato previsto dall'art. 457 tale scienza è invece posteriore al ricevimento della falsa moneta.

Cass. pen. n. 73/1982

La meno grave ipotesi di cui all'art. 457 c.p. (spendita di monete falsificate ricevute in buona fede) può ricorrere anche nel caso di chi spende una banconota falsa trovata per terra: non può infatti escludersi a priori, che chi si appropria di una moneta rinvenuta per terra ritenga che essa sia genuina e che solo dopo la ricezione si avveda della falsità e la spenda.

Cass. pen. n. 2999/1981

Il rinvenimento accidentale di banconote la cui falsità sia stata immediatamente recepita dall'inventore, che poi le spenda, non configura l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 457 c.p., sia perché il rinvenimento e la contestuale constatazione della falsità esclude in radice la buona fede nella ricezione voluta dalla norma citata, sia perché la sostanziale ratio dalla minore entità di tale figura criminosa risiede nella considerazione che il soggetto agisce de damno vitando, sia pure illecitamente e deprecabilmente riversando su altri il danno.

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