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Articolo 442 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate

Dispositivo dell'art. 442 Codice Penale

Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio(1), pone in commercio(2), ovvero distribuisce per il consumo(3) acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte(4), in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli [448, 452, 516].

Note

(1) Detenere per il commercio significa avere la disponibilità degli alimenti o delle altre sostanze pericolose, che quindi possono essere prontamente commercializzate.
(2) S'intende l'offrire in vendita o in permuta al pubblico la sostanza pericolosa, anche per il tramite di intermediari.
(3) Rispetto al porre in commercio, la distribuzione si pone come condotta residuale, intendendosi per tale la consegna delle cose pericolose al pubblico, al di fuori però di operazioni commerciali in senso stretto.
(4) Per sostanze contraffatte s'intendono quelle sostanze che deliberatamente e fraudolentemente presentino false dichiarazioni a proposito delle loro origine o identità.

Ratio Legis

La disposizione in esame tutela la salute pubblica, considerata quale insieme di condizioni di igiene e sicurezza della vita e dell'integrità fisica o salute della collettività, che può risultare in pericolo per la diffusione di bene e alimenti nocivi.

Spiegazione dell'art. 442 Codice Penale

Già da una prima lettura dell'articolo, si comprende come essa sia una norma di complemento, la cui applicabilità e espressamente subordinata alla non configurabilità del concorso in relazione ai reati appena analizzati.

Qui dunque viene punita la condotta del commerciante che, essendo a conoscenza dell'avvelenamento, corrompimento, adulterazione e contraffazione delle acque e sostanze da egli in vario modo detenute, ne dispone comunque la messa in commercio, provocando un pericolo per la salute pubblica.

Trattasi inoltre di reato di pericolo concreto, e sul punto si e sostenuto che il pericolo e presupposto del reato e dunque non può essere classificato come condizione di punibilità, dato che non ci si riferisce al fatto costitutivo del delitto.

Proprio come per il reato di cui all'art. 440 inoltre, non viene il rilievo la detenzione per il commercio di alimenti di cui e alterata la genuinità per fatto naturale, come appunto per il cattivo stato di conservazione ecc. , in cui cioè non vi e l'intenzione da parte del produttore originale di alterare la composizione naturale del prodotto.

Porre in commercio significa, secondo la dottrina dominante, offrire in vendita o in permuta al pubblico, direttamente o tramite interposta persona, gli alimenti di cui trattasi, e ciò amplia notevolmente la gamma di persone astrattamente punibili, in quanto non e strettamente necessaria una qualifica di commerciante vera e propria. La norma gode quindi di ampia applicabilità, e ciò è dato anche dal fatto che viene punita la semplice detenzione a fini commerciali, venendo in tal guisa annoverata anche la mera introduzione nei locali di vendita di cose destinate alla vendita.

In seguito, con riferimento proprio all'art. 442, ma in realtà fornendo una definizione generale di contraffazione, la Suprema Corte ha precisato che deve considerarsi contraffatta ogni sostanza che deliberatamente e fraudolentemente rechi false indicazioni circa la sua origine, in quanto ciò che importa e la regolamentazione messa in atto dal legislatore in materia e non la genuinità naturale o storicamente abituale del prodotto.

Quanto appena detto riapre una parentesi relativa all'annosa questione dei valori-soglia, in quanto e appunto il legislatore a fissare normativamente quando una sostanza può dirsi contraffatta o meno. In realtà qui il discorso e diverso, in quanto comunque, trattandosi di reato di pericolo concreto, il giudice deve accertare la reale pericolosità del prodotto; ma ciò non toglie che ad esempio, in assenza di univoche leggi scientifiche sul punto, egli possa in qualche modo farsi guidare da prescrizioni legislative più o meno affidabili e, essendo sufficiente l'accertamento della normale pericolosità, possa condannare per contraffazione soggetti innocenti.

Il commerciante comunque deve essere a conoscenza sia della difformità del prodotto sia della pericolosità di esso per la salute pubblica. Rispetto all'ipotesi di alimenti avvelenati le considerazioni cambiano, dato che in questo caso non e necessaria la consapevolezza della nocività, rientrando essa tra gli elementi del reato di cui all'art. 439, fattispecie che rientra tra i reati di pericolo astratto.

Il reato si consuma con la detenzione, la messa in commercio o la detenzione dell'alimento e il tentativo appare difficilmente concepibile, proprio in ragione della nozione lata di messa in commercio; ma ciò non toglie che esso possa configurarsi, come nel caso di chi acquisti prodotti pericolosi predisponendosi ad una non ancora attuale destinazione al commercio.

Massime relative all'art. 442 Codice Penale

Cass. pen. n. 52574/2017

La fattispecie di distribuzione di acque avvelenate o contaminate, di cui all'art. 442 cod. pen., ha natura di reato di pericolo concreto la cui offensività è incentrata non già sul potenziale evento pericoloso, bensì sulla generale attitudine della condotta a produrre danni per la salute pubblica.

Cass. pen. n. 23543/2014

Integra il concorso dei reati di cui agli artt. 442 e 648 c.p. la detenzione per il commercio, o la distribuzione per il consumo, di sostanze contraffatte nella specie, prodotti farmaceutici protetti da brevetto), se l'agente ha ricevuto o acquistato le stesse nella consapevolezza della loro provenienza delittuosa.

Cass. pen. n. 1503/1966

La pericolosità per la salute pubblica richiamata nell'art. 442 c.p. non può ravvisarsi nella considerazione che un medicinale contraffatto, se non arreca alcun danno alla salute, non la favorisce, non reintegrando l'organismo malato, perché il pericolo di cui parla la legge è quello che consegue all'azione della cosa adulterata o contraffatta, e ciò in relazione a tutte le cose considerate nella norma (sostanze alimentari e medicinali). L'elemento materiale del reato previsto dall'art. 442 c.p. consiste nel detenere per il commercio, o nel mettere in commercio ovvero nel distribuire per il consumo, acqua, sostanze o altre cose, che da altri, e senza il concorso del soggetto, siano state adulterate o contraffatte in modo pericoloso per la pubblica salute. Per l'art. 442 c.p., del quale è oggetto il fatto di detenere per il commercio, o di mettere in commercio, ovvero di distribuire per il consumo, sostanze alimentari o medicinali che sono stati da altri avvelenati, corrotti, adulterati o contraffatti, è necessario che le cose delle quali si fa commercio, a causa della corruzione, della adulterazione o della contraffazione, siansi rese concretamente pericolose per la pubblica salute; è del pari necessaria la volontà di detenere, porre in vendita o distribuire sostanze alimentari o medicinali avvelenate, adulterate o contraffatte, sapendo che le stesse sono pericolose per la pubblica salute: mancando questa consapevolezza, non è configurabile il delitto ex art. 442.

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