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Articolo 438 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 30/12/2022]

Epidemia

Dispositivo dell'art. 438 Codice Penale

Chiunque cagiona un'epidemia(1) mediante la diffusione di germi patogeni(2) è punito con l'ergastolo [448, 452].

Se dal fatto deriva la morte di più persone, si applica la pena [di morte](3).

Note

(1) I germi patogeni sono i virus o altri microorganismi dotati di infettività e quindi in grado di propagarsi e diffondersi tra la popolazione.
(2) Per epidemia s'intende una malattia infettiva e contagiosa, straordinariamente aggressiva, caratterizzata da un'elevata e incontrollabile capacità di diffusione. Si riferisce solo alle malattie che colpiscono gli uomini, in quanto per quelle che colpiscono esclusivamente gli animali e le piante è prevista un'apposita figura criminosa dall'art. 500.
(3) Tale ipotesi aggravata prevista è da ritenersi priva di valenza pratica in conseguenza della abolizione della pena di morte (v. art. 17).

Ratio Legis

La disposizione in esame tutela la salute pubblica, considerata quale insieme di condizioni di igiene e sicurezza della vita e dell'integrità fisica o salute della collettività, messa in pericolo dalla diffusione di germi patogeni.

Spiegazione dell'art. 438 Codice Penale

La norma è diretta a tutelare la salute pubblica, intesa come benessere fisico e psichico della collettività.

Trattasi di fattispecie causalmente orientata, in cui l'azione incriminata consiste nella diffusione di germi patogeni, connotata però dall'atteggiamento particolarmente fraudolento del diffusore.

Il danno-evento consiste nella concreta manifestazione, in un certo numero di persone, di una malattia eziologicamente ricollegabile alla condotta, unitamente al pericolo che la diffusione prosegua.

Gli elementi della fattispecie sono in sintesi la rapidità della diffusione, la diffusibilità ad un numero notevole di persone e l'ampia estensione territoriale del male.

La norma richiede il dolo generico e quindi la volontà di diffondere germi patogeni, unitamente alla consapevolezza della loro efficacia epidemica. Appare sufficiente il mero dolo eventuale con riguardo al rischio di determinare l'epidemia.

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