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Articolo 438 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 23/10/2025]

Epidemia

Dispositivo dell'art. 438 Codice Penale

Chiunque cagiona un'epidemia(1) mediante la diffusione di germi patogeni(2) è punito con l'ergastolo [448, 452].

Se dal fatto deriva la morte di più persone, si applica la pena [di morte](3).

Note

(1) I germi patogeni sono i virus o altri microorganismi dotati di infettività e quindi in grado di propagarsi e diffondersi tra la popolazione.
(2) Per epidemia s'intende una malattia infettiva e contagiosa, straordinariamente aggressiva, caratterizzata da un'elevata e incontrollabile capacità di diffusione. Si riferisce solo alle malattie che colpiscono gli uomini, in quanto per quelle che colpiscono esclusivamente gli animali e le piante è prevista un'apposita figura criminosa dall'art. 500.
(3) Tale ipotesi aggravata prevista è da ritenersi priva di valenza pratica in conseguenza della abolizione della pena di morte (v. art. 17).

Ratio Legis

La disposizione in esame tutela la salute pubblica, considerata quale insieme di condizioni di igiene e sicurezza della vita e dell'integrità fisica o salute della collettività, messa in pericolo dalla diffusione di germi patogeni.

Spiegazione dell'art. 438 Codice Penale

La norma è diretta a tutelare la salute pubblica, intesa come benessere fisico e psichico della collettività.

Trattasi di fattispecie causalmente orientata, in cui l'azione incriminata consiste nella diffusione di germi patogeni, connotata però dall'atteggiamento particolarmente fraudolento del diffusore.

Il danno-evento consiste nella concreta manifestazione, in un certo numero di persone, di una malattia eziologicamente ricollegabile alla condotta, unitamente al pericolo che la diffusione prosegua.

Gli elementi della fattispecie sono in sintesi la rapidità della diffusione, la diffusibilità ad un numero notevole di persone e l'ampia estensione territoriale del male.

La norma richiede il dolo generico e quindi la volontà di diffondere germi patogeni, unitamente alla consapevolezza della loro efficacia epidemica. Appare sufficiente il mero dolo eventuale con riguardo al rischio di determinare l'epidemia.

Massime relative all'art. 438 Codice Penale

Cass. pen. n. 27515/2025

"Il delitto di epidemia colposa, previsto dagli artt. 438 e 452 cod. pen., può essere integrato anche da una condotta omissiva ai sensi dell'art. 40, secondo comma, cod. pen., laddove il soggetto che ha l'obbligo giuridico di impedire l'evento ometta di attivarsi per prevenire la diffusione di germi patogeni."

Cass. pen. n. 42614/2024

La locuzione "mediante la diffusione di germi patogeni" di cui all'art. 438 cod. pen. non preclude la configurabilità del reato in forma omissiva, in quanto la norma non specifica la necessità di un agire commissivo naturalistico, bensì può ricoprire anche l'assenza di azioni necessarie per prevenire la diffusione del contagio. Tale interpretazione allinea la responsabilità penale alla gestione attuale del rischio sanitario, focalizzandosi sulla protezione della salute pubblica e dell'incolumità collettiva.

Cass. pen. n. 48014/2019

In tema di epidemia, l'evento tipico del reato consiste in una malattia contagiosa che, per la sua spiccata diffusività, si presenta in grado di infettare, nel medesimo tempo e nello stesso luogo, una moltitudine di destinatari, recando con sé, in ragione della capacità di ulteriore espansione e di agevole propagazione, il pericolo di contaminare una porzione ancor più vasta di popolazione; ne consegue che le forme di contagio per contatto fisico tra agente e vittima, sebbene di per sé non estranee alla nozione di «diffusione di agenti patogeni» di cui all'art. 438 cod. pen., non costituiscono, di regola, antecedenti causali di detto fenomeno.

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