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Articolo 429 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Danneggiamento seguito da naufragio

Dispositivo dell'art. 429 Codice Penale

Chiunque, al solo scopo di danneggiare(1) una nave, un edificio natante o un aeromobile, ovvero un apparecchio prescritto per la sicurezza della navigazione, lo deteriora, ovvero lo rende in tutto o in parte inservibile, è punito, se dal fatto deriva pericolo di naufragio, di sommersione o di disastro aviatorio(2), con la reclusione da uno a cinque anni [432, 450].

Se dal fatto deriva il naufragio, la sommersione o il disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni [449].

Note

(1) Il fine del danneggiamento distingue l'ipotesi in esame da quella contemplata dall'art. 428.
(2) Il pericolo di naufragio, di sommersione o di disastro aviatorio o il prodursi degli eventi stessi rappresentano delle condizioni obiettive di punibilità, che se non si verificano comportano l'applicazione del delitto di danneggiamento ex art. 635, comma 3, o del tentativo di inondazione, frana o valanga ex art. 426.

Ratio Legis

Ciò che viene tutelato è la messa in pericolo di un numero indeterminato di persone, per la potenzialità ed attitudine delle condotte aggressive a proiettare i propri effetti al di là degli individui minacciati o colpiti, protetti non come tali, ma come appartenenti alla comunità.

Spiegazione dell'art. 429 Codice Penale

A differenza dell'articolo precedente (art. 428), viene qui disciplinata un'ipotesi di reato di pericolo concreto, essendo tale requisito espressamente indicato dalla norma.

Per tale motivo la sua sussistenza va valutata dal giudice in base a tutti gli elementi in concreto del fatto.

La condotta è diretta al danneggiamento della nave, dell'aeromobile o di un apparecchio destinato alla sicurezza della navigazione mentre se diretta a cagionare la caduta o la sommersione, essa integrerà il reato di cui all'articolo precedente.

Nella norma in esame il dolo generico deve infatti ricoprire solamente la volontà di danneggiare le cose suddette, con la consapevolezza di poter determinare il pericolo di naufragio o di disastro aviatorio.

Se si cagiona una il disastro la pena è aumentata, pur senza raggiungere la pena edittale prevista dall'articolo precedente, data la differente direzione dell'elemento psicologico.

Anche qui l'evento di danno deve comunque raggiungere proporzioni ragguardevoli per vastità e difficoltà di contenimento.

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