(1)Agli effetti della legge penale, il termine abusivamente si intende riferito anche alle condotte poste in essere:
- 1) in violazione di disposizioni legislative dell'Unione europea in materia di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente;
- 2) in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative attuative delle disposizioni di cui al numero 1);
- 3) sulla base di autorizzazioni ottenute fraudolentemente ovvero con violenza o minaccia o mediante la commissione di reati contro la pubblica amministrazione.
Note
(1)
Articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 21 aprile 2026, n. 81.






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