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Articolo 543 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Diritto di querela

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 543 Codice Penale

Articolo abrogato dalla L. 15 febbraio 1996, n. 66

[Quando la persona offesa muore prima che la querela sia proposta da lei o da coloro che ne hanno la rappresentanza a norma degli articoli 120 e 121, il diritto di querela spetta ai genitori e al coniuge.

Tale disposizione non si applica se la persona offesa ha rinunciato espressamente, o tacitamente al diritto di querelarsi.]

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