Cassazione penale Sez. III sentenza n. 17050 del 11 aprile 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

L'elemento psicologico del reato di vilipendio di cadavere consiste nel dolo generico, ed č integrato quando l'agente sia consapevole che la condotta posta in essere č idonea ad offendere il sentimento di pietā verso i defunti ed č vietata da disposizioni regolamentari (come per il caso di esumazione parziale), o comunque non č strettamente necessaria all'espletamento dell'attivitā eventualmente lecita che comporta la manipolazione dei resti umani. (Fattispecie relativa alla esumazione di un corpo destinato ad urna ossario, smembrato dall'operatore addetto perché solo parzialmente mineralizzato, con conservazione nell'urna di parte dello scheletro e dispersione nell'ambiente delle porzioni non ancora decomposte del cadavere).

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