(massima n. 1)
La condotta agevolativa incriminata dal delitto di cui all'art. 391-bis cod. pen. presuppone l'"elusione delle prescrizioni" imposte al detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen., ossia una violazione delle prescrizioni inerenti a tale regime, da parte del soggetto agente, sorretta da malizia o astuzia.