Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa(1) ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.
Note
(1)
Il delitto è colposo quindi si richiede da un lato l'inosservanza da parte del sequestrato e dall'altro l'assenza nel custode della volontà di concorrere nel fatto di chi ha sottratto o danneggiato il bene, diversamente sarebbe infatti punibile ex art. 334. Qualora poi il custode abbia previsto il verificarsi della conseguenza tipica, pur non avendola voluta produrre, sussiste l'aggravante della colpa cosciente ex art. 61, n. 3.