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Articolo 325 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio

Dispositivo dell'art. 325 Codice Penale

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio(1), che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete(2), è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Note

(1) Si tratta di un reato proprio, quindi se viene commesso da chi è cessato dalla qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, ma ha appreso il segreto in forza di tale qualità, si applica la disposizione in esame però in disposto con l'art. 360.
(2) Si tratta di un bene tutelato che ricalca quello dell'art. 623, che non è necessario appartenga allo Stato o ad altro ente pubblico. Ciò che rileva è che la conoscenza avviene in ragione dell'ufficio o del servizio, intesa non come conoscenza tecnica, ma come condizione dell'apprendimento dei dati. Ovviamente il consenso del soggetto titolare dell'invenzione o della scoperta scrimina il reato se la segretezza è posta nel suo esclusivo interesse.

Ratio Legis

La norma è diretta a tutelare non solo il buon andamento della P.A., ma soprattutto l'illecito sfruttamento di una posizione di vantaggio rispetto alla pluralità dei consociati ed a garantire dunque l'imparzialità della stessa P.A..

Spiegazione dell'art. 325 Codice Penale

La norma in esame costituisce una particolare ipotesi di peculato d'uso (art. 314), la quale punisce l'appropriazione indebita commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio di invenzioni, scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali.

Presupposto del reato è che tali opere dell'ingegno debbano rimanere segrete e che, inoltre, il pubblico funzionario le conosca per via del suo servizio o del suo ufficio.
Il bene giuridico tutelato è la segretezza delle opere dell'ingegno ad esclusiva disposizione della Pubblica Amministrazione.

Elemento costitutivo ulteriore è che l'opera dell'ingegno venga distratta dalla sua originaria funzione, per essere impiegata per fini propri del soggetto agente o di terzi.

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