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Articolo 322 ter 1 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 25/08/2024]

Custodia giudiziale dei beni sequestrati

Dispositivo dell'art. 322 ter 1 Codice Penale

(1)I beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti indicati all'articolo 322 ter, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi della polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative.

Note

(1) Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 1 comma 1 lett. p) della L. 9 gennaio 2019 n. 3.

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