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Articolo 291 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Vilipendio alla nazione italiana

Dispositivo dell'art. 291 Codice Penale

Chiunque pubblicamente [266] vilipende (1) la nazione italiana(2) è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000 [293; c.nav. 1089].

Note

Vilipendere significa manifestare disprezzo o dileggio. Si tratta di un concetto di per sé indeterminato e questo ha attirato forti critiche da parte della dottrina, che ha qui ravvisato un conflitto con il principio di libera manifestazione del pensiero. La condotta in esame deve poi esplicarsi pubblicamente e tale pubblicità del fatto costituisce per alcuni autori una condizione obiettiva di punibilità (v. 44), mentre per altri è un elemento costitutivo del reato, che deve perciò essere conosciuto e voluto dall'agente.
(2) Rispetto alla norma che lo precede l'oggetto della condotta di vilipendere è la nazione italiana, da intendersi come la comunità degli italiani, rappresentativa di un'unità etica e sociale, originata dalla comunione millenaria di lingua, costumi, bisogni e aspirazioni.

Ratio Legis

La norma tutela le istituzioni, il sentimento di italianità e i simboli rappresentativi dello Stato, così da non intaccare il principio di autorità.

Spiegazione dell'art. 291 Codice Penale

La nazione italiana non viene qui intesa come istituzione costituzionale, bensì come comunità avente la stessa origine territoriale, storia, lingua e cultura.

Non è necessario che la manifestazione di vilipendio (per la definizione v. art. 290) sia specifica ed indirizzata a persone determinate alle quali cagioni turbamento psichico, essendo sufficiente ogni espressione di ingiuria o di disprezzo pronunciata con la coscienza e volontà di ledere il prestigio o l'onore delle collettività nazionale.

Per ovvie ragioni, legate alla sempre maggiore libertà di manifestazione del pensiero, la norma è caduta in desuetudine.

Massime relative all'art. 291 Codice Penale

Cass. pen. n. 28730/2013

Ai fini della configurabilitā del reato di vilipendio alla nazione italiana, non č necessario che la manifestazione di vilipendio sia specifica e indirizzata a persone determinate alle quali cagioni turbamento psichico, essendo sufficiente ogni espressione di ingiuria o di disprezzo pronunciata con la coscienza e volontā di ledere il prestigio o l'onore della collettivitā nazionale.

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