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Articolo 290 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci

Dispositivo dell'art. 290 bis Codice Penale

Agli effetti degli articoli 276, 277, 278, 279, 289 è parificato al Presidente della Repubblica chi ne fa le veci(1).

Note

(1) L'articolo è stato introdotto successivamente dalla l. 11 gennaio 1947, n. 1317 (art. 2), che modificando il codice penale nella parte riguardante i delitti contro le istituzioni costituzionali dello Stato, ha previsto che i delitti sopra menzionati si riferiscano anche al Presidente del Senato, che ex art. 86 Cost. svolge le funzioni presidenziali in assenza del capo dello Stato.

Spiegazione dell'art. 290 bis Codice Penale

La norma in oggetto specifica che, quando una norma è posta a tutela della persona del Presidente della Repubblica (artt. 276, 277, 278, 279 e 289), essa si applica anche quando il Capo dello Stato è momentaneamente sostituito dal Presidente del Senato, nei casi di cui all'art. 86 della Costituzione.

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