Cassazione penale Sez. I sentenza n. 28730 del 21 marzo 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della configurabilitā del reato di vilipendio alla nazione italiana, non č necessario che la manifestazione di vilipendio sia specifica e indirizzata a persone determinate alle quali cagioni turbamento psichico, essendo sufficiente ogni espressione di ingiuria o di disprezzo pronunciata con la coscienza e volontā di ledere il prestigio o l'onore della collettivitā nazionale.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.