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Articolo 289 ter Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Sequestro di persona a scopo di coazione

Dispositivo dell'art. 289 ter Codice Penale

Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289 bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, e' punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289 bis.

Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 aumentate dalla metà a due terzi(1).

Note

(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 2 del D. Lgs. 01/03/2018, n. 21 concernente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103", con decorrenza dal 06/04/2018.

Ratio Legis

Tale articolo è stato introdotto al fine di porre una norma di chiusura, atta a contrastare il fenomeno di sequestro di persona per coartare la volontà degli organi statali.

Spiegazione dell'art. 289 ter Codice Penale

I delitti contro la personalità dello Stato si caratterizzano per una forte anticipazione della tutela penale, considerata a volte al limite con il principio di necessaria offensività del fatto di reato (v. art. 49), necessario presupposto ai fine della rimproverabilità del soggetto agente.

Trattasi infatti spesso di condotte per le quali viene dato rilievo anche ad attività meramente preparatorie, allorché corroborate da peculiari atteggiamenti soggettivi.

Per la maggior parte dei reati previsti in questo capo è infatti non configurabile il tentativo (art. 56).
La norma in esame rappresenta un'ipotesi di reato di pericolo, essendo bastevole l'attitudine degli atti a produrre uno degli effetti previsti dalla norma, non occorrendo che essi si realizzino determinando un evento inteso in senso naturalistico.

Norma ibrida tra il sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 530) ed il delitto di cui all'articolo precedente (289 ter), la condotta incriminata consiste nel sequestrare una persona, al fine di ottenere, come prezzo della liberazione, la coartazione dello Stato e dei suoi organi.

Come espressamente previsto, si applicano i commi di cui al precedente articolo. Al secondo comma, qui richiamato, è prevista una condizione obiettiva di punibilità, non voluta dal reo, ma al quale comunque consegue un aggravamento di pena, qualora dal sequestro derivi dal morte del soggetto, per qualsiasi causa, anche indipendente dal sequestro stesso.

Se, per contro, il colpevole cagiona la morte del reo, è prevista una circostanza aggravante consistente nella pena dell'ergastolo. Qui la giurisprudenza richiede la volontarietà della condotta sorretta almeno dal dolo eventuale, mentre la condotta colposa rientra nell'ipotesi precedente.

Se, per contro, il fatto è di lieve entità, si applicano le pene previste dall'art. 605.



Massime relative all'art. 289 ter Codice Penale

Cass. pen. n. 14316/2022

Il reato di sequestro di persona a scopo di coazione, gią previsto dall'art. 3 della legge 26 novembre 1985, n. 718 e poi trasfuso nell'art. 289-ter cod. pen. dal d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che incrimina la condotta di chi sequestra o tiene in suo potere una persona onde costringere un terzo a compiere od omettere un atto, subordinandovi la liberazione della vittima, non richiede anche il perseguimento della finalitą di terrorismo, neppure quando la coazione sia rivolta a uno Stato, essendo quest'ultimo solo uno dei possibili destinatari della richiesta.

Cass. pen. n. 29507/2019

Il reato di sequestro di persona a scopo di coazione, gią previsto dall'art. 3 della legge n. 718 del 1985 e poi trasfuso nell'art. 289-ter cod. pen. dal d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che incrimina colui che sequestra o tiene in suo potere una persona con il dolo specifico di costringere un terzo a compiere od omettere un atto, subordinandovi la liberazione della vittima, non richiede anche il perseguimento della finalitą di terrorismo, neppure quando la coazione sia rivolta ad uno Stato, essendo quest'ultimo solo uno dei possibili soggetti destinatari della richiesta.

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