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Articolo 280 ter Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Atti di terrorismo nucleare

Dispositivo dell'art. 280 ter Codice Penale

(1)E' punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies:

  1. 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva;
  2. 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.

E' punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies:

  1. 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;
  2. 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.

Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

Note

(1) Articolo inserito dall’art. 4, comma 1, lett. c), L. 28 luglio 2016, n. 153.

Spiegazione dell'art. 280 ter Codice Penale

La norma in esame, di recente introduzione, è posta a tutela della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico, e punisce a vario titolo le condotte di chi si procuri, crei, utilizzi materia radioattiva e di chi utilizzi o danneggi un impianto nucleare, con finalità di terrorismo (v. art. 270 sexies).

A differenza della maggior parte delle norme poste a tutela dell'ordine pubblico, qui non vi è una così accentuata anticipazione della tutela penale, configurandosi il delitto in seguito a fatti naturalistici di per sè lesivi della sicurezza pubblica.

Difatti, qui il tentativo (art. 56) appare pienamente configurabile, dovendosi tuttavia accuratamente accertare le finalità di terrorismo sottese.

La norma prefigura un'ipotesi di reato di evento, in cui la stessa disponibilità, ovvero l'utilizzo di materia radioattiva lede la sicurezza pubblica.

Per contro, l'utilizzo o il danneggiamento di un impianto nucleare rappresenta un'ipotesi di reato di pericolo concreto, in cui il giudice, ai fini della configurabilità della fattispecie aggravata, dovrà accertare la concreta pericolosità della condotta a rilasciare materia radioattiva, senza tuttavia dover anche verificare la pericolosità stessa della materia, ritenuta pericolosa di per sè.

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