(1)Le pene stabilite per i reati previsti dagli articoli 275 bis, 275 ter, 275 quater, 275 quinquies e dall'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono aumentate da un terzo alla metà:
- a) se il fatto è commesso nell'ambito dell'associazione per delinquere di cui all'articolo 416;
- b) se il fatto è commesso mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere;
- c) se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria;
- d) se il fatto è commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio;
- e) se dal reato deriva un profitto o un vantaggio di rilevante entità;
- f) se il colpevole distrugge, sopprime, occulta, danneggia, in tutto o in parte, un documento o un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento.
Quando il colpevole, al fine di procurarsi l'impunità per uno dei reati di cui al primo comma, commette taluno dei delitti di cui all'articolo 377, terzo comma e 377 bis, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.
Note
(1)
Articolo introdotto dall'art. 3, comma 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 211.





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