(1)Per i reati previsti dagli articoli 275 bis, 275 ter, 275 quater, 275 quinquies e dall'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro dei beni, dei fondi o delle risorse economiche, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.
Note
(1)
Articolo introdotto dall'art. 3, comma 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 211.





Tesi di laurea
Consulenza