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Articolo 266 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Istigazione di militari a disobbedire alle leggi

Dispositivo dell'art. 266 Codice Penale

Chiunque istiga i militari a disobbedire alle leggi o a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina militare o altri doveri inerenti al proprio stato, ovvero fa a militari l'apologia di fatti contrari alle leggi, al giuramento, alla disciplina o ad altri doveri militari, è punito, per ciò solo, se il fatto non costituisce un più grave delitto, con la reclusione da uno a tre anni (1).

La pena è della reclusione da due a cinque anni se il fatto è commesso pubblicamente.

Le pene sono aumentate se il fatto è commesso in tempo di guerra.

Agli effetti della legge penale, il reato si considera avvenuto pubblicamente quando il fatto è commesso:

  1. 1) col mezzo della stampa, o con altro mezzo di propaganda;
  2. 2) in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone (2);
  3. 3) in una riunione che, per il luogo in cui è tenuta, o per il numero degli intervenuti, o per lo scopo od oggetto di essa, abbia carattere di riunione non privata [268, 654].

Note

(1) Il reato in esame prevede due condotte alternative. Viene infatti incriminata sia l'istigazione o violazione sia l'apologia. Data la loro genericità della fattispecie, sono state oggetto di forti critiche, la Corte Costituzionale però ha ritenuto costituzionalmente legittima la norma, ritenendola sufficientemente determinata e non limitante l'esercizio delle libertà politiche e del diritto di manifestazione del pensiero.
Per quanto attiene alla prima condotta si ricordi che con sentenza 21 marzo 1989, n. 139 la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo tale articolo nella parte in cui non prevede che per l'istigazione di militari a commettere un reato militare la pena sia sempre applicata in misura inferiore alla metà della pena stabilita per il reato al quale si riferisce l'istigazione.
(2) Si deve intendere per luogo aperto al pubblico quello in cui un numero indeterminato di persone può confluire, seguendo determinate modalità. Quindi è ravvisato il reato in esame nel fatto di chi, all'ingresso di una caserma, distribuisce ai militari dei volantini che puntualizzano la connotazione antidemocratica dell'Esercito.

Ratio Legis

La norma mira a tutela il dovere di obbedienza in capo ai militari.

Spiegazione dell'art. 266 Codice Penale

Il delitto di cui al presente articolo è un reato di pericolo, e dunque non è necessario che l'istigazione, diretta o indiretta, sia accolta e tantomeno che si concretizzi un effettivo pericolo per gli interessi di natura militare tutelati.

Ciononostante, in ossequio al principio di offensività della condotta, quest'ultima deve rivestire carattere di effettiva pericolosità per l'esistenza dei beni protetti ed essere concretamente idonea a promuovere la commissione di delitti, a violare il giuramento o altri doveri inerenti la qualifica militare.

L'elemento soggettivo si concreta nel dolo generico, cioè nella volontà e coscienza di commettere il fatto pericoloso, e sono irrilevanti i motivi che hanno determinato l'agente all'istigazione.

Al secondo comma è prevista la configurabilità di una circostanza aggravante, qualora il fatto sia commesso pubblicamente, ovvero con la contestuale presenza di più persone, oppure, come la stessa norma disciplina, a mezzo stampa o con altro mezzo di propaganda.
Da ultimo, al terzo comma è prevista un'ulteriore circostanza aggravante, qualora il fatto sia commesso in tempo di guerra.

Massime relative all'art. 266 Codice Penale

Cass. pen. n. 18621/2016

È configurabile il concorso formale tra il reato di minaccia a pubblico ufficiale e quello di istigazione aggravata di militari a disobbedire alle leggi (art. 266 cod. pen.), trattandosi di reati comuni con eventi diversi, previsti a tutela di beni giuridici non sovrapponibili, quali la P.A. il primo, e la personalità dello Stato, il secondo.

Cass. pen. n. 44789/2010

Ai fini della configurabilità del reato di istigazione di militari a disobbedire alle leggi la relativa condotta deve rivestire carattere di effettiva pericolosità per l'esistenza di beni costituzionalmente protetti ed essere concretamente idonea a promuovere la commissione di delitti.

Cass. pen. n. 7979/1992

Perché agli effetti della legge penale possa ritenersi sussistere il requisito della «pubblicità» del fatto è sufficiente, ai sensi dell'art. 266, quarto comma, n. 2, c.p., che il fatto sia commesso, oltre che in luogo pubblico o aperto al pubblico, in presenza di due persone le quali possono anche essere quelle previste nell'art. 331 c.p.p. (Fattispecie relativa al reato di bestemmia, in cui l'espressione oltraggiosa verso la Divinità era stata pronunciata in luogo pubblico in presenza di due militari verbalizzanti; la Cassazione ha ritenuto infondata la tesi secondo cui per integrare il requisito della «pubblicità» sarebbe necessaria la presenza di una pluralità indeterminata di persone, tra le quali non dovrebbero essere compresi i verbalizzanti, ed ha enunciato il principio di cui in massima).

Cass. pen. n. 10428/1989

Integra gli estremi del reato di istigazione aggravata di militari a disobbedire alle leggi l'apologia, compiuta mediante scritte su edifici e cose mobili, di fatti posti in essere o propugnati dalle brigate rosse e cioè la lotta armata per il comunismo ed il sovvertimento dello stato cosiddetto imperialista, contrari all'ordinamento democratico e quindi al giuramento di fedeltà prestato dai militari stessi alla Repubblica ed ai doveri più specifici della disciplina.

Corte cost. n. 139/1989

È illegittimo costituzionalmente l'art. 266 del codice penale, nella parte in cui non prevede che per l'istigazione di militari a commettere un reato militare la pena sia «sempre applicata in misura inferiore alla metà della pena stabilita per il reato al quale si riferisce l'istigazione».

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