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Articolo 267 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Disfattismo economico

Dispositivo dell'art. 267 Codice Penale

Chiunque, in tempo di guerra, adopera mezzi diretti a deprimere il corso dei cambi, o ad influire sul mercato dei titoli o dei valori, pubblici o privati(1), in modo da esporre a pericolo la resistenza della nazione di fronte al nemico(2), è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 3.098.

Se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero, la reclusione non può essere inferiore a dieci anni.

La reclusione è non inferiore a quindici anni se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico.

Note

(1) La norma configura un'ipotesi speciale di aggiotaggio (v. 501), dalla quale si differenzia in quanto l'atto criminoso viene sanzionato se posto in essere in tempo di guerra e qualora sia in pericolo la resistenza delle Stato. Si tratta di un reato a forma libera, quindi non rileva quali mezzi siano stati adoperati, ma il fatto che siano stati idonei a deprimere il corso dei cambi o ad influire sul mercato dei titoli o dei valori pubblici o privati. Per depressione del corso dei cambi s'intende la situazione in cui la moneta nazionale subisce un deprezzamento forte, maggiore di quello che si verifica in dipendenza dalle oscillazioni indotte dalle contrattazioni e dagli scambi monetari. Mentre l'influenza sul mercato dei titoli o valori si ha quando vi è un'alterazione della quotazione dei valori ammessi alla quotazione di borsa, che provoca così un ribasso o un rialzo artificioso.
(2) L'esposizione a pericolo della resistenza della nazione di fronte al nemico non è una condizione di punibilità (v. 44), bensì l'evento stesso del reato, dal momento che risulta causalmente connessa alla condotta.

Ratio Legis

La norma tutela l'esigenza dello Stato di salvaguardare le condizioni dell'economia interna durante il periodo di guerra, impedendo manovre finanziarie dirette a deprimere il corso dell'economia nazionale o ad influenzare le quotazioni del mercato, dei titoli e dei valori, in modo da creare disagi e preoccupazione nella popolazione.

Spiegazione dell'art. 267 Codice Penale

Il bene giuridico tutelato è il normale andamento del mercato anche in tempo di guerra, esposto a pericolo in caso di fluttuazioni del cambio dovute a false informazioni o all'utilizzo di altri mezzi.

La norma disciplina in pratica il reato di aggiotaggio (art. 501) in tempo di guerra.

Anche se non previsto espressamente dalla fattispecie, è da ritenersi che i mezzi adoperati, oltre che diretti, debbano essere altresì idonei a determinare una fluttuazione del mercato.

Viene oltretutto richiesta l'idoneità dei mezzi a mettere in pericolo la resistenza dello Stato di fronte al nemico, senza tuttavia che tale evento si manifesti in concreto.
Difatti, come la maggior parte dei delitti contro la personalità dello Stato, anche questo è caratterizzato da una forte anticipazione della tutela penale, considerata a volte al limite con il principio di necessaria offensività del fatto di reato (v. art. 49), necessario presupposto ai fine della rimproverabilità del soggetto agente.

Trattasi infatti spesso di condotte per le quali viene dato rilievo anche ad attività meramente preparatorie, allorché corroborate da peculiari atteggiamenti soggettivi.

Per la maggior parte dei reati previsti in questo capo è infatti non configurabile il tentativo (art. 56).

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